
Comunicazione assunzione anche per collaboratore parlamentare
ultimo aggiornamento: 15 dicembre, ore 09:55
Un parere della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Il termine per la comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Roma, 15 dic. (Labitalia) - Anche il deputato o senatore che avvia un rapporto di lavoro con il collaboratore parlamentare è tenuto a effettuare la comunicazione di assunzione anticipata, come previsto dalla Finanziaria 2007. A chiarirlo è un parere della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, guidata da Rosario De Luca. Il termine per la comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, anche se festivo. L'avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata: quindi, la tradizionale raccomandata a/r, la consegna diretta allo sportello, il fax o la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente (quello nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro).
E il parere ha subito raccolto la soddisfazione di Francesco Comellini, presidente di Ancoparl (Associazione nazionale collaboratori parlamentari). "Non possiamo che apprezzare il parere tecnico diramato dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro - ha detto - che interviene sugli adempimenti amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro tra deputati, senatori e i loro collaboratori parlamentari. Il parere della Fondazione non potrà, quindi, che contribuire a far chiarezza nella gestione dei rapporti di lavoro instaurati tra le parti e contiene un passo fondamentale ove si asserisce che 'nell'eventualità in cui il parlamentare dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato si ritiene ricorra l’obbligo di rilascio del prospetto paga indicando la retribuzione corrisposta e le ritenute previdenziali operate'".
"Visto il parere espresso che è pienamente condivisibile - conclude Comellini - chiediamo alla Fondazione Studi consulenti del lavoro di poter avviare un tavolo tecnico per approfondire ulteriormente il quadro contrattuale di riferimento per la categoria dei collaboratori parlamentari affinché possa pienamente adattarsi alle molteplici sfumature e principi caratterizzanti di una professione complessa e poliedrica come la nostra".
Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, chiarisce la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, "l'instaurazione del contratto di lavoro a progetto avrà anche una ricaduta previdenziale, con l'obbligo di versare i contributi alla Gestione separata Inps con le modalità fissate dall'Istituto previdenziale". "Qualora il rapporto instaurato sia di natura subordinata - spiega - si applicano le ordinarie disposizioni di inquadramento presso la gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti. Oltre al versamento contributivo, il committente è tenuto ad adempiere, peraltro, anche agli obblighi di denuncia mensile".
Ci sono, poi, anche per il collaboratore parlamentare, gli obblighi assicurativi. "L'articolo 5 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38 ha esteso, a decorrere dal 16 marzo 2000, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni anche ai collaboratori coordinati e continuativi". Dunque, il committente deve adempiere a tutti gli obblighi amministrativi relativi alla gestione del rapporto assicurativo, compresa la dichiarazione annuale dei salari. Analoghe disposizioni si applicano anche nell’ipotesi in cui il rapporto avviato è di natura subordinata. "Ai fini di una corretta gestione del rapporto assicurativo - sottolinea il parere - il parlamentare, indipendentemente dalla natura del rapporto, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei salari".
Quanto agli obblighi fiscali, tra i soggetti che operano quali sostituti di imposta non figurano le persone fisiche, anche nell'eventualità di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Quindi, il parlamentare che instaura un rapporto di lavoro non è tenuto a effettuare le ritenute di acconto.
Sul cedolino paga, precisano i consulenti del lavoro, "nell'eventualità in cui il parlamentare dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, si ritiene ricorra l’obbligo di rilascio del prospetto paga indicando la retribuzione corrisposta e le ritenute previdenziali operate". "Infatti, al rapporto di lavoro subordinato in esame - specificano - non trova applicazione l’ipotesi di esclusione stabilito dall’articolo 4 della legge n. 4/1953: l’obbligo del prospetto non ricorre nel caso di 'privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari'". E, nel caso di specie, l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato non appare inquadrarsi nell’ambito dei servizi familiari.
Infine, ci sono gli obblighi di dichiarazione e di certificazione annuale: "Il parlamentare ha l'obbligo di rilascio del Cud - conclude il parere - compilando esclusivamente la sezione previdenziale. Analogamente, il parlamentare è tenuto a predisporre e trasmettere il modello 770/semplificato compilando esclusivamente la sezione previdenziale e assicurativa".
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