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Consulenti lavoro, nuova soglia tracciabilità contanti influisce su pagamento retribuzioni
ultimo aggiornamento: 26 gennaio, ore 17:14
A chiarire gli effetti della nuova norma contenuta nella manovra economica sui rapporti di lavoro è la circolare numero 1 del 2012 della Fondazione Studi.
Roma, 26 gen. (Labitalia) - L'abbassamento della soglia di tracciabilità del denaro contante, stabilito dalla manovra economica, influisce sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e collaboratori di aziende e professionisti. A chiarire gli effetti della nuova norma sui rapporti di lavoro è la circolare numero 1 del 2012 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, in cui si ricorda che il limite all'uso del contante arriva sino a 999,99 euro e dal 1° febbraio 2012 termina il periodo transitorio che sospende le sanzioni previste per i trasferimenti oltre soglia.
"Per espressa previsione normativa -si spiega - l'importo di 1.000 euro deve essere considerato 'complessivamente', evitando, in tal modo, l'aggiramento delle operazioni frazionate, realizzato attraverso il ricorso a due o più operazioni per contanti per importi inferiori. Ne consegue, dunque, l'ammissibilità di operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi 'inferiori alla soglia' sia previsto da prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti".
"Pertanto -si sottolinea- anche i salari e gli stipendi di importo superiore al predetto limite in via generale vanno pagati con assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario o altre modalità di pagamento tracciato previste dalle legge".
E' prassi molto diffusa, soprattutto in taluni settori di attività (ad esempio, edilizia o agricoltura o lavoro domestico), ricorda la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, il pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000 euro che complessivamente danno luogo a una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso, si tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende. "Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere -si avverte- la prassi adottata costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio. Con riferimento ai nuovi rapporti, è bene regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda".
"Nessun problema si pone -si assicura- anche per i casi di rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati anche se complessivamente nell'anno dovesse superare la soglia di 1.000 euro".
Quanto alle modalità di pagamento della retribuzione, "non sussiste alcun obbligo da parte del lavoratore di apertura di un conto corrente bancario o postale; se il lavoratore non accetta il bonifico, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale".
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