
Da consulenti lavoro parere su registrazione fatture commercianti
ultimo aggiornamento: 06 febbraio, ore 13:19
I soggetti tenuti all'emissione di fattura solo su richiesta del cliente devono comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro.
Roma, 6 feb. (Labitalia) - I soggetti tenuti all'emissione di fattura solo su richiesta del cliente devono comunicare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro (3.000 al netto di Iva laddove sussista obbligo di emissione della fattura; 25.000 euro al netto di Iva per l'anno d’imposta 2010). Nessun obbligo è invece previsto per il 2010 nonché per i primi quattro mesi del 2011 in relazione al rilascio di scontrini e ricevute di qualsivoglia importo. Lo ricorda la Fondazione Studi consulenti del lavoro, nel parere n. 1 del 2012 in materia tributaria.
I consulenti ricordano che i commercianti al minuto sono esonerati dall'obbligo della registrazione delle fatture emesse e che in genere certificano i corrispettivi con le ricevute e gli scontrini fiscali; sono invece tenuti all'emissione della fattura a seguito di richiesta del cliente e, si legge nel parere "l'acquirente titolare di partita Iva non può detrarre l'Iva, nei casi consentiti dal dpr n. 633/72, se la spesa non è documentata da fattura".
I soggetti non tenuti all'obbligo di emissione della fattura (tra questi oltre ai commercianti anche gli esercenti di bar e alberghi), se non su richiesta del cliente, devono però annotare sul registro i corrispettivi giornalieri entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Tuttavia, in caso di registrazione con macchine elettrocontabili, il termine è elevato a 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.
Nel caso in cui il commerciante al dettaglio emetta fattura su richiesta del cliente, questo deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Nell'ipotesi in cui la fattura è emessa successivamente, ma comunque entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l'operazione, è necessario rilasciare anche la ricevuta o lo scontrino.
Il commerciante ha la possibilità (che diventa obbligo, nel caso di fatturazione differita) di tenere, oltre al registro dei corrispettivi, anche il registro delle fatture come previsto dall'articolo 23 del decreto Iva. In questo caso, è tenuto ad annotare le fatture emesse esclusivamente su quest'ultimo registro.
Occorre rilevare, inoltre, che anche in caso di ventilazione dei corrispettivi (ad esempio commercio al dettaglio di alimentari), le fatture emesse, annotate separatamente sul registro dei corrispettivi, devono essere distinte per aliquota.
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