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Veneto, da regione 490mila euro a fondo familiari dipendenti deceduti sul lavoro

ultimo aggiornamento: 18 marzo, ore 17:36
Contributo una tantum di 5.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio minorenne, studente o disabile.
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Venezia, 18 mar. (Labitalia) - La giunta veneta, su proposta dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Stefano Valdegamberi, ha confermato anche per il 2010 i requisiti e le modalità di accesso al fondo di solidarietà per i familiari di lavoratori e lavoratrici deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, fissato in 490mila euro. L'atto riguarda gli eventi mortali avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010; gli aventi diritto potranno presentare domanda di sostegno economico alla regione Veneto (Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia) entro il 30 aprile 2011.

Il provvedimento è previsto dal fondo di solidarietà (istituito nel 2008 dalla legge finanziaria regionale) per i familiari delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa d'incidenti nei luoghi di lavoro e ha l'obiettivo di assicurare una prima forma di sostegno sociale ed economico alle famiglie colpite da questi drammatici eventi, e che spesso si trovano a fronteggiare, oltre al dolore e al disorientamento, anche una situazione di emergenza economica.

Sono destinatari dei contributi regionali, in via prioritaria, il coniuge e i figli, residenti nel Veneto, della lavoratrice o del lavoratore deceduti in conseguenza a infortunio sul lavoro con reddito Isee fino a 50mila euro. In assenza di essi, la domanda può essere presentata dal genitore, dal fratello o dalla sorella se conviventi della lavoratrice e del lavoratore deceduto se sono a suo carico nel momento della morte. Se il destinatario è minore di età o interdetto, la domanda va presentata a suo nome dalla persona che ne esercita la potestà o la tutela. Al nucleo familiare, individuato secondo i criteri indicati dal provvedimento, è destinato un contributo una tantum di 5.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio minorenne, o di età compresa fra i 18 e i 25 anni se studente, o di età superiore ai 18 anni se disabile a partire dal 75%.

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