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Bocciato il ricorso di un extracomunitario albanese padre di due figli in età scolare

"Clandestini fuori dall'Italia anche se i figli vanno a scuola": Cassazione fa dietrofront

(Foto Xinhua)  (Foto Xinhua)
ultimo aggiornamento: 11 marzo, ore 16:34
Roma (Adnkronos) - Nuova sentenza degli ermellini che smentisce una pronuncia precedente: deve prevalere l'interesse generale della tutela delle frontiere. Diversamente si legittima l'inserimento strumentalizzando l'infanzia
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Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - I clandestini che hanno figli in età scolare devono essere allontanati dal nostro territorio in quanto la scolarizzazione rientra in una situazione "ordinaria" tale da non legittimare la permanenza degli irregolari. La Cassazione, operando un dietrofront rispetto ad una precedente pronuncia nella quale aveva acconsentito alla permanenza dei clandestini nel nostro territorio con figli in età scolare pena "la crescita armonica" degli stessi, sottolinea che la scuola non può più essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli immigrati irregolari.

Diversamente, scrive la I Sezione civile nella sentenza 5856, si "finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". In questo modo la Suprema Corte ha bocciato il ricorso di un extracomunitario albanese padre di due figli in età scolare e con una moglie a Milano titolare di permesso di soggiorno e in attesa della cittadinanza italiana essendo stata adottata da un signore di Busto Arsizio che chiedeva di rimanere nel nostro Paese per stare accanto ai figli che con un suo allontanamento avrebbero subito "un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro futuro".

Piazza Cavour ha respinto il ricorso e, allinenadosi alla Corte d'Appello di Milano il 5 febbraio 2009, ha evidenziato che il reclamo del clandestino è stato bocciato "in ragione dell'accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore privo di permesso di soggiorno alla permanenza in territorio italiano". Quindi, la Suprema Corte, articolo 31 del testo unico finalizzato all'unità familiare, ha osservato che l'articolo in questione "non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece esso correlato esclusivamente alla sussistenza in situazioni particolari le quali non possono assumere carattere di normalita' e stabilita' collegate al ciclo scolastico". Poco importa, aggiunge la Cassazione, il fatto che i figli dei clandestini "si siano inseriti con profitto nella scuola e che qui abbiano intrecciato stabili amicizie". La scuola, infatti, rimarca piazza Cavour, "non è circostanza eccezionale né transeunte poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza ordinaria collegata al loro normale processo educativo-formativo". Non di poco conto ai fini di negare la permanenza dei clandestini in Italia per la Cassazione il fatto che la scolarizzazione è "destinata a durare non già per un tempo determinato ma almeno fino alla maggiore etè dei figli".

La'"voluntas legis' - scrivono i supremi giudici - subordina la necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l'assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano al più generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espuslione".

Quanto alla precedente pronuncia che aveva dato l'ok agli irregolari a rimanere nel nostro Paese per stare con i figli in età scolare, la Cassazione prende le distanze e scrive che "la decisione ha offerto una lettura apparentemente estensiva ma in realtà riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo alla cui voluntas non risulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benché l'intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis".

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ugc
franz43 ha scritto (11/03/2010 - ore 16:11) segnala un abuso
ugc
giusto
ugc
Colonnello_Muammar ha scritto (11/03/2010 - ore 20:14) segnala un abuso
ugc
Questa sentenza fa uscire allo scoperto una contraddizione dell'Italia. La Costituzione infatti tutela i minori e i bambini, anche se figli di immigrati clandestini, assicurando loro il diritto all'istruzione. Quindi con questa decisione, mamma e papà saranno rimandati in Africa ma i loro figli dovranno restare sui nostri banchi di scuola. Personalmente penso che sarebbe più umano rispedire in Africa tutta la famiglia e non dividerla. La cosa triste di tutta questa vicenda però è un'altra. Pochi giorni fa si è parlato di un calabrese,immigrato in Usa con la famiglia. I suoi genitori non riuscirono a integrarsi e decisero di tornare in Italia. Il figlio invece è rimasto negli Stati Uniti, ha studiato cinema, e questa settimana ha vinto un'Oscar per la fotografia per il film Avatar. Perchè quando parliamo di immigrazione non pensiamo mai agli italiani emigrati all'estero ma solo agli africani che sbarcano nel nostro Paese? Comunque questa sentenza qualcosa di positivo ce l'ha: almeno adesso nessuno più potrà accusare il colonnello Gheddafi di trattare male gli immigrati clandestini; in Libia infatti forse li maltratteranno fisicamente, ma dividere una famiglia come vorrebbero fare i giudici italiani è indubbiamente una forma di tortura ben più grave.
ugc
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