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La Suprema Corte si allinea alla decisione del gip di Napoli dello scorso 7 novembre

La Cassazione sull'arresto di Cosentino: "Prove concrete, non semplici sospetti"

Nicola Cosentino (Adnkronos)  Nicola Cosentino (Adnkronos)
ultimo aggiornamento: 02 marzo, ore 18:01
Roma - (Adnkronos) - La prima sezione penale della Suprema Corte spiega il perché lo scorso 28 gennaio ha dichiarato legittimo l'arresto nei confronti del sottosegretario all'Economia per il quale in ogni caso la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere. La replica: "Subito il processo per dimostrare la mia innocenza"
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Roma, 2 mar. (Adnkronos) - L'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Nicola Cosentino, parlamentare Pdl e sottosegretario all'Economia, poggia su "concreti e specifici elementi indizianti" e non e' basata su "semplici sospetti". La prima sezione penale della Cassazione spiega in questi termini il perche', lo scorso 28 gennaio, ha dichiarato legittimo l'arresto nei confronti di Cosentino per il quale in ogni caso la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere.

In particolare, la Suprema Corte, nelle motivazioni contenute nella sentenza 8158, allineandosi alla decisione del gip del Tribunale di Napoli dello scorso 7 novembre spiega che "anche a volere ammettere l'esistenza di incongruenze logiche, resta intangibile dal sindacato di questa Corte la motivazione sviluppata dal giudice della cautela per esprimere il proprio convincimento in ordine all'elevata probabilita' di colpevolezza relativa al concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso realizzatosi mediante il patto concluso con il sodalizio camorristico e il coinvolgimento nella societa' ECO4 operante nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti".

In proposito, i supremi giudici devono riconoscere che "e' immune da mende logiche e giuridiche l'operazione di sussunzione dei fatti accertati nello schema del concorso esterno in associazione di tipo mafioso". Invero, segnala ancora Piazza Cavour, "gli elementi indizianti sulla cui base gli inquirenti hanno formulato l'accusa di concorso esterno in associazione camorristica nei confronti del Cosentino sono stati tratti dalle dichiarazioni rese dal vassallo a partire dal 2008, mentre le dichiarazioni circa appoggi elettorali forniti all'indagato rese in precedenza da alcuni collaboratori in altri procedimenti, quando la ECO4 neppure esisteva, sono state utilizzate in questo procedimento solo come conferma di quanto riferito dal predetto vassallo: si tratta, i fatti, di dichiarazioni che da sole non potevano giustificare l'iscrizione nel registro degli indagati, dato che l'obbligo del pm di provvedere all'immediata iscrizione del nome dell'indagato presuppone l'esistenza di concreti e specifici elementi indizianti soggettivizzati in capo ad una determinata persona, non bastando semplici sospetti".

Quanto alle lamentele presentate dalla difesa di Cosentino circa l'inutilizzabilita' degli atti investigativi "sul presupposto del lamentato ritardo nell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro" piazza Cavour bolla come "inconsistente" la deduzione difensiva, attingendo ad una recente pronuncia delle sezioni unite. In definitiva, la Cassazione segnalando come "nell'ordinanza sono stati osservati i principi di diritto, devono escludersi distorte applicazioni delle norme incriminatrici" in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In conclusione la Suprema Corte ricorda che "la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza "relativa al reato di cui e' accusato Cosentino "giustifica l'applicazione della piu' grave misura cautelare considerata l'unica adeguata rispetto alle esigenze cautelari riconducibili alla commissione dei suddetti delitti".

Immediata la replica del sottosegretario: "E' evidente che le decisioni della Suprema Corte non possono essere 'impugnate' ma soltanto 'commentate' e, nel caso, di specie, un commento adeguato sara' possibile, appena riusciro' a leggere integralmente la decisione che mi riguarda per ora pubblicata soltanto per stralci e, come al solito, nota alla stampa prima che al diretto interessato. In ogni caso, quella della Cassazione rimane sempre e comunque una valutazione di mera 'legittimita'' che non pregiudica minimamente la difesa nel 'merito' che sara' messa a punto, si auspica nel piu' breve tempo possibile, nella sede opportuna: il processo''.

''Intendo cioe' sottolineare che il giudizio di 'adeguatezza' della motivazione cautelare, espresso dalla Suprema Corte -continua l'esponente del Pdl- non contiene ne' assorbe ne' esaurisce la valutazione circa la concretezza ed effettivita' degli elementi indiziari valorizzati nei miei confronti. Il Gip ha ben motivato usando i materiali probatori a sua disposizione cioe' le dichiarazioni di collaboratori, ma cio' non significa affatto che quei materiali siano 'veri'. La mia linea di difesa rimane immutata: chiedero' di essere immediatamente processato al fine di ottenere riconosciuta la mia assoluta innocenza''.

''A prescindere da tutto cio', posso soltanto affermare, a caldo, che dagli stralci della sentenza messi in circolazione dalla stampa intravedo scarni riferimenti alle questioni procedurali sollevate in ordine al mio mancato interrogatorio (da me piu' volte sollecitato) prima dell'inoltro della richiesta cautelare; inoltre, nelle motivazioni fin ora pubblicate non colgo alcun passaggio specifico sulle prove 'a discarico' contenute in una memoria difensiva depositata all'atto di una richiesta di presentazione spontanea. Nulla, poi -conclude Cosentino- in ordine alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati avvenuta appena cinque giorni prima della richiesta di arresto".

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