Rende non punibili alcuni reati penali fiscali e societari
Arriva lo scudo fiscale, rientro di capitali tassato al 5%
ultimo aggiornamento: 02 ottobre, ore 14:32
Roma - (Adnkronos) - Sarà possibile utilizzarlo per i prossimi tre mesi, fino al 15 dicembre 2009
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Arriva la terza edizione dello scudo fiscale. E' lo strumento, versione riveduta e corretta dei provvedimenti varati nel 2001 e nel 2003 e firmati sempre Giulio Tremonti, che il governo ha scelto per consentire il rientro di capitali illegalmente detenuti all'estero fino al 31 dicembre 2008. Prevede il pagamento di una sanzione ridotta pari al 5% del valore delle attività che si regolarizzano. Il rimpatrio rende non punibili alcuni reati penali fiscali e societari, compreso il falso in bilancio, e solleva gli intermediari incaricati delle procedure dall'obbligo di segnalazione ai fini dell'antiriciclaggio. Sarà possibile utilizzare lo scudo per i prossimi tre mesi, fino al 15 dicembre 2009. Il potenziale di rientro di capitali in Italia è enorme: secondo le stime dell'Associazione Italiana dei Private Bankers, citate anche da Gdf e Agenzia delle Entrate, potrebbero rientrare fino a 278 miliardi di euro. Con un gettito massimo stimabile per le casse dello Stato che sfiora i 15 mld.
Ecco, in sintesi, le principali caratteristiche del provvedimento.
LA PROCEDURA: I contribuenti che intendono aderire allo scudo fiscale devono presentare, presso gli intermediari finanziari, una dichiarazione riservata (con garanzia, quindi, di anonimato) per dichiarare le attività estere che intendono far emergere e, ovviamente, corrispondere (tramite gli stessi intermediari) l'imposta straordinaria del 5% sull'importo delle attività indicate nella dichiarazione riservata.
LA SANZIONE: L'imposta si applica nella misura del 50% (comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti) su un reddito lordo presunto delle attività estere pari al 2% per ciascuno dei cinque anni precedenti l'emersione. In sostanza, quindi, l'imposta del 50% si applica su un reddito lordo presunto complessivo del 10% (ed equivale quindi ad un'imposta del 5% sulle attività estere).
LA COPERTURA: Riguarda una serie di reati tributari, come la dichiarazione fraudolenta, ad esempio con l'uso di fatture inesistenti, e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili. La stessa norma prevede la non punibilità di altri reati commessi per eseguire oppure nascondere i reati precedenti. Tra questi i reati di falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, falsità nelle scritture private, soppressione e occultamento di atti, fino alle false comunicazioni sociali. Visto che lo scudo è accessibile solo alle persone fisiche, la non punibilità del falso in bilancio è circoscritta a quello commesso dal contribuente nelle vesti di amministratore.
I TEMPI: Sarà possibile aderire allo scudo fiscale per tre mesi, dal 15 settembre fino al 15 dicembre 2009.
I NUMERI: Il potenziale di rientro di capitali in Italia è enorme. Secondo le stime dell'Associazione Italiana dei Private Bankers, citate recentemente anche in un comunicato della Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate, potrebbero rientrare fino a 278 miliardi di euro.
I BENEFICIARI: Possibili beneficiari dello scudo fiscale sono le persone fisiche, gli enti commerciali e le associazioni equiparate fiscalmente con residenza in Italia nell'anno in cui presentano la domanda, la cosiddetta 'dichiarazione riservata'. Sono escluse invece le società di capitali.
CHI E' ESCLUSO: Non si potrà accedere allo scudo se è in corso un accertamento fiscale o se è già stata accertata la violazione di obblighi tributari o contributivi.
INTERMEDIARI: Gli intermediari a cui poter chiedere assistenza sono banche, società di gestione del risparmio, fiduciarie, Poste, società d'intermediazione mobiliare, agenti di cambio, filiali italiane di banche e di società d'investimento estere. Sono sollevati dalla dichiarazione ai fini dell'antiriciclaggio.
ATTIVITA' UE ED EXTRA UE: Le attività detenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono essere obbligatoriamente rimpatriate (trasferite, cioè, in Italia). Le attività detenute all'interno dell'Unione Europee possono invece anche essere mantenute all'estero, senza procedere quindi ad alcun rimpatrio (cosiddetta regolarizzazione). Resta ferma comunque la possibilità di rimpatriare anche le attività detenute in Paesi dell'Unione Europea.
GARANZIE: L'emersione delle attività estere (sotto forma di rimpatrio o di regolarizzazione) si perfeziona con il pagamento dell'imposta e non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
ACCERTAMENTI: L'adesione allo scudo fiscale elimina le violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento, e rende non punibili i reati di omessa o infedele dichiarazione. Con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, è preclusa ogni attività di accertamento relativamente agli imponibili rappresentati dagli importi dichiarati.
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| irr823 ha scritto (02/10/2009 - ore 15:40) | segnala un abuso |
| Una semplice vergogna per coprire il rientro di miliardi di euro per i diretti interessati firmatari di questa vera ed unica VERGOGNA | |
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