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Cercare lavoro in Europa


Informazioni utili per cercare un impiego in uno Stato Membro della Comunità Europea e sui servizi di previdenza sociale

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(Pronto Italia) - Per iniziare a cercare lavoro in Europa bisogna compiere alcuni passi fondamentali:

- Visitare il sito Eures. Il sito offre informazioni sulle offerte di lavoro nel SEE e in Svizzera, un'analisi di mercato del lavoro di tutti i Paesi e di tutte le regioni, informazioni pratiche sulle condizioni di vita e di lavoro in Europa. Inoltre, il portale europeo della mobilità professionale, consente, attraverso il motore un ricerca, di scegliere il Paese, la regione, la professione e il tipo di contratto per il lavoro che si cerca.Ciascun avviso contiene informazioni su come e a chi presentare una domanda. In alcuni casi la persona di contatto che esamina la domanda può essere un consigliere Eures. La banca dati viene aggiornata quotidianamente. Si offre anche la possibilità di rendere il proprio curriculum accessibile ai potenziali datori di lavoro di tutta Europa. Inoltre è consigliabile:

- Contattare un ufficio di collocamento locale o regionale dove si può trovare un consulente Eures;

- Controllare gli annunci di lavoro nel Paese ospitante;

- Contattare il servizio pubblico dell'occupazione del Paese ospitante;

Per coloro che vogliono presentare una domanda di lavoro in un Paese dell'Unione, è necessario considerare alcuni aspetti:

- Ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio nel Paese ospitante. Per alcune professioni è stato stilato un elenco di titoli riconosciuti ed equivalenti;

- Il curriculum vitae dovrebbe essere chiaro, ben elaborato in funzione dello specifico lavoro per il quale si fa domanda. L'UE ha adottato un curriculum standard;

- Al colloquio occorrerà dimostrare di conoscere la lingua del Paese ospitante;

LA PREVIDENZA SOCIALE IN EUROPA:

La previdenza sociale in Europa varia da un Paese all'altro: gli Stati membri sono liberi di decidere chi sia coperto ai sensi della loro legislazione, quali prestazioni vadano effettuate e a quali condizioni, secondo quali modalità siano calcolate le prestazioni e l'ammontare dei contributi.

Il diritto comunitario garantisce, in linea di massima, l'assicurazione in un solo Paese per volta: quello in cui si lavora. Si ha diritto a tutte le prestazioni di previdenza sociale - malattia, maternità, invalidità, pensione - alle stesse condizioni dei cittadini del Paese. Occorre naturalmente pagare lo stesso livello di contributi dei cittadini di tale Paese. Ai disoccupati in cerca di lavoro l'indennità di disoccupazione viene pagata dal Paese di ultima occupazione.

Chi è all'estero può ricevere, per 3 mesi, l'indennità di disoccupazione nello Stato membro in cui cerca lavoro, ma a determinate condizioni:

- Occorre aver cercato, per almeno 4 settimane dopo essere diventato disoccupato, un nuovo lavoro nel Paese che già paga l'indennità di disoccupazione;

- Iscriversi presso l'Ufficio del lavoro del nuovo Paese non oltre 7 giorni dopo la partenza, presentando il formulario E 303, da richiedere prima di partire. Tale formulario è disponibile presso il competente ente di previdenza sociale del Paese che paga l'indennità di disoccupazione.

E' importante sapere che, se non si è in grado di trovare un lavoro entro 3 mesi, si continua a percepire l'indennità di disoccupazione solo in caso di rientro nel Paese che la versava prima della fine del periodo di 3 mesi. Si ha diritto al pagamento di 3 mesi una sola volta tra due periodi di occupazione.

Per il periodo dei 3 mesi, si ha diritto a tutte le cure mediche di immediata necessità. A tal fine, è necessario utilizzare il formulario E 111 che, rilasciato - a richiesta dell'interessato - dall'ente presso il quale egli è assicurato, attesta l'affiliazione ad un regime di assicurazione contro le malattie in uno Stato membro ed evita di pagare per intero nel nuovo Paese le cure sanitarie e richiedere il loro successivo rimborso.

Per alcune altre cure mediche cui si ha diritto nello Stato membro di accoglienza, una recente sentenza della Corte di Giustizia (28.4.1998) afferma il diritto al loro rimborso da parte dell'ente presso il quale si è assicurati senza autorizzazioni preventive. Il rimborso sarà accordato secondo le tariffe dello Stato membro al cui regime si è affiliati.

Chi beneficia di prestazioni familiari secondo la legislazione del Paese di ultima occupazione, non perde tale diritto nemmeno per i figli residenti fuori di detto Paese.

Per quanto riguarda l'indennità di malattia, i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di scelta: possono ottenerla nel Paese di residenza o in quello di lavoro. In molti casi, sarà più pratico ottenerla nel Paese di lavoro nel quale si trascorre gran parte del tempo.

Di norma, si ha diritto all'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza, a meno di non provare l'esistenza di legami più stretti con il Paese di ultima occupazione.

FORMULARI EUROPEI E PROCEDURE:

Da tenere in considerazione i modelli E: formulari standardizzati, essenziali per ottenere prestazioni di previdenza sociale in un altro Paese dell'UE entro tempi ragionevoli. Si ottengono presso l'ente di Previdenza sociale competente del Paese di residenza. Le serie di modelli più importanti sono:

- La serie E 100, che dà diritto a prestazioni di malattia e di maternità;

- La serie E 200, destinata al calcolo e al pagamento delle pensioni;

- La serie E 300, che dà diritto all'indennità di disoccupazione;

- La serie E 400, che dà diritto alle prestazioni familiari;

UNA VOLTA OTTENUTO IL LAVORO:

Una volta ottenuto il lavoro in uno Stato Membro in cui intende rimanere ospite per più di 3 mesi, si potrebbe avere bisogno della carta di soggiorno, se la legislazione nazionale lo impone. Questa può essere ottenuta presso l'amministrazione competente.

Il permesso di soggiorno così ottenuto ha una validità di almeno 5 anni, tranne il caso in cui si intenda lavorare nello Stato membro ospite per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno. In tal caso, si ottiene un permesso di soggiorno che copre tale periodo.

Si ha diritto a lavorare come lavoratore dipendente o autonomo senza dover attendere il rilascio del permesso di soggiorno. Tale documento è solo un titolo di prova e non una condizione del diritto a risiedere nel Paese.

I lavoratori autonomi devono iscriversi presso il locale Ufficio delle Imposte nel Paese in cui intendono avviare la propria attività.

Nella maggior parte dei Paesi dell'UE occorre iscriversi anche alla Camera di Commercio. Si noti che, nella maggior parte dei Paesi dell'UE, c'è un periodo di tempo limitato per iscriversi all'Ufficio delle Imposte e alla Camera di Commercio.


 

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