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Caso Crocetta, gip non esclude esistenza frase Tutino su Lucia Borsellino

10 dicembre 2015 | 15.25
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Il Presidente della Regione sicilianaRosario Crocetta
Il Presidente della Regione sicilianaRosario Crocetta

"Nulla consente di escludere che l'espressione incriminata, o altra similare, possa essere stata pronunciata da Tutino o da altri nel corso di una conversazione non compresa tra quelle allegate al procedimento". E' quanto scrive il gip del Tribunale di Palermo Gioacchino Scaduto nel provvedimento con il quale rigetta la richiesta di giudizio immediato per i due giornalisti dell'Espresso, Maurizio Zoppi e Piero Messina, accusati di calunnia e diffusione di notizie false per la pubblicazione di un articolo sull'Espresso in cui si cita la presunta intercettazione del medico Matteo Tutino: 'Lucia Borsellino va fatta fuori. Come il padre'. Intercettazione sempre smentita dalla Procura di Palermo.

"Una tale circostanza, ove riscontrata - scrive ancora il gip Scaduto nel provvedimento - non potrebbe che essere oggetto di una specifica valutazione quanto meno con riguardo all'elemento psicologico del reato contestato". ll primo ad essere iscritto per il reato di calunnia è stato Messina. Il giornalista, dopo le polemiche suscitate dalla pubblicazione della notizia e, soprattutto, dopo la smentita della Procura, sarebbe andato da un ufficiale del comando provinciale dei carabinieri di Palermo al quale avrebbe rivelato che a parlargli dell’intercettazione era stato l’ex capo del Nas, Mansueto Cosentino, ora in servizio in Lombardia. L’ufficiale fece immediatamente una relazione di servizio ai pm. Cosentino, subito dopo, venne interrogato dal Procuratore aggiunto Leonardo Agueci volato a Bari ad attenderlo di ritorno da una crociera. Il comandante del Nas negò categoricamente di avere mai rivelato la notizia a Messina.

"Peraltro - scrive il gip Scaduto - deve rilevarsi che dal complesso del materiale probatorio emergono, con riguardo agli ipotizzati reati di calunnia, elementi non univoci che non consentono di ravvisarvi il necessario carattere dell'evidenza". E spiega: "In particolare emerge chiaramente che tra l'imputato Pietro Messina ed il capitano Mansueto Cosentino, vi era una relazione di amicizia e frequentazione, che più di una volta i due avevano trattato l'argomento Tutino/Borsellino, che certamente tra le tante conversazioni intercettate ve n'era almeno una, in cui qualcuno aveva affermato che era necessario "far fuori" l'assessore, sia pure in senso politico e/o con esclusivo riferimento al ruolo ricoperto".

Il gip ha accolto la richiesta dell'avvocato Fabio Bognanni, legale dei due cronisti

Il gip Scaduto, accogliendo la richiesta dell'avvocato Fabio Bognanni, scrive che "in punto di diritto, presupposto indefettibile del giudizio immediato è l'evidenza della prova del reato che, per giurisprudenza costante e consolidata, va intesa nel senso di prova di tale consistenza da giustificare l'omissione dell'udienza preliminare, cioè tale da escludere che, in sede di udienza preliminare, il quadro probatorio, eventualmente integrato dal contraddittorio tra le parti ovvero da elementi acquisiti, possa portare ad una sentenza di non luogo a procedere - sostiene il gip Gioacchino Scaduto - Ebbene, questo Giudice non ritiene che la prova posta a sostegno dell'accusa presenti tali caratteri".

In proposito "va rilevato che l'assunto accusatorio si basa sostanzialmente sull'inesistenza agli atti del presente procedimento di una conversazione contenente la frase che i due imputati hanno attribuito a Matteo Tutino". "Nella contrapposizione tra la versione degli imputati e la versione della presunta persona offesa (Cosentino ndr) che nega la circostanza, ciò proverebbe, infatti, la consapevole falsità dell'accusa rivolta dai primi al Capitano, nonché la falsità della notizia allarmistica diffusa a mezzo stampa. E tuttavia, l'accertata inesistenza agli atti del procedimento di una conversazione tra Crocetta e Tutino avente il contenuto riferito non prova con la forza necessaria a giustificare l'omissione dell'udienza preliminare né la falsità della notizia né l'insussistenza del reato attribuito alla presunta persona offesa (Cosentino ndr)".

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