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Adozioni: avv. Gatto, sentenza Tribunale Roma tutela continuità affettiva

21 marzo 2016 | 21.25
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L'avvocato Alessandra Gatto, esperta di diritto di famiglia
L'avvocato Alessandra Gatto, esperta di diritto di famiglia

''Il bambino identificava ormai nel compagno del proprio genitore una figura genitoriale: la tutela della continuità affettiva è stata riconosciuta e garantita dalla giurisprudenza che, in attesa di una risposta legislativa, ha provveduto a colmare il vuoto esistente nel nostro sistema normativo''. Così all'Adnkronos l'avvocato Alessandra Gatto, esperta di diritto di famiglia, sulla decisione del Tribunale di Roma di accogliere la richiesta di adozione avanzata da una coppia di uomini che avevano avuto sei anni fa un figlio grazie al'utero in affitto.

''L’art. 44 della L. 184/1983 disciplina l’adozione in casi particolari -spiega- siffatta tipologia di adozione non richiede i requisiti legali dell'adozione piena. L'istituto in esame rappresenta quindi una soluzione di grado inferiore all'adozione piena, con la quale si acquisisce lo stato di figlio a tutti gli effetti: la sua applicazione può, in presenza di determinate circostanze, garantire il superiore interesse del minore''.

''Certamente l'adozione in casi particolari può realizzare la formalizzazione del rapporto di convivenza e di assistenza che il minore instaura col coniuge del genitore -aggiunge Gatto- la lettera b dell'art. 44 consente, infatti, di ricorrere a questa tipologia di adozione al coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell'altro coniuge. Attualmente non vi sono disposizioni volte a tutelare giuridicamente l'eventuale relazione affettiva creatasi tra il minore e il compagno del proprio genitore, sia che si tratti di coppie omosessuali che eterosessuali''.

''L'assenza di un'apposita disposizione potrebbe determinare la lesione dell'identità personale del minore -sottolinea Gatto- il quale non vede riconosciuto dallo Stato un vincolo familiare per lui fondamentale che si concretizza nel rapporto genitoriale ormai instauratosi con il partner del proprio genitore. L'identità personale costituisce un valore fondamentale in quanto denota il diritto della persona ad essere identificata e riconosciuta nella propria realtà individuale. Rientra, senza dubbio, nel patrimonio individuale l’effettivo rapporto di filiazione: il suo mancato riconoscimento dà luogo alla lesione dell'interesse appena menzionato''.

''La giurisprudenza ha cercato di colmare questo vuoto attraverso un'interpretazione estensiva della lettera d) dell'art. 44 che consente l'adozione in casi particolari quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo del minore -afferma- Il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza emessa il 30 dicembre 2015 ha pronunciato una sentenza di adozione di due minori: più specificamente le bambine erano nate da una donna e l’altra dalla sua compagna con una inseminazione eterologa. In tale occasione è stato posto al centro dell’attenzione il superiore interesse delle due bambine a vedere riconosciuto e tutelato il rapporto genitoriale che ciascuna aveva con la 'madre sociale'''.

''Il Tribunale per i minorenni, in particolare -prosegue Gatto- ha sottolineato che nel caso di specie non si trattava di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da molti anni, nell’esclusivo interesse di due minori che sono state amorevolmente allevate dalle due donne, nelle quali riconoscono entrambe le loro 'mamme', ovvero i riferimenti primari'''.

''Il principio è stato ribadito dallo stesso Tribunale che ha pronunciato sentenza di adozione in casi particolari di un bambino di sei anni legato da un rapporto affettivo al compagno del proprio genitore biologico -conclude - La decisione ha alla base il superiore interesse del minore che costituisce certamente un valore nell’ordinamento nazionale e sovranazionale''.

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