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Bonus prima casa, ecco come evitare le sanzioni

14 giugno 2016 | 08.47
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Se il contribuente che ha acquistato un immobile usufruendo del bonus prima casa non riesce a vendere entro l'anno successivo la casa di cui è proprietario e per la quale ha usufruito delle agevolazioni, può presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate prima che scada il termine in cui può chiedere di versare la differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata (1 anno), evitando così la sanzione. Stesso discorso se il contribuente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui si trova il nuovo immobile, entro 18 mesi dall'acquisto.

Come ricorda il portale 'laleggepertutti.it', se i termini sono scaduti si può invece ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con una circolare pubblicata sul proprio sito. Ma in cosa consistono i benefici fiscali sull'acquisto della prima casa? Se si acquista dal costruttore l'Iva scende dal 20% al 4%, mentre in caso di acquisto da privato l'imposta di registro è al 2% invece che al 9%.

Per usufruire di tali agevolazioni, invece, bisogna rispettare le seguenti condizioni: l'oggetto della compravendita deve essere un immobile accatastato nella categoria 'A', con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10 ; la casa deve trovarsi nel comune di residenza dell’acquirente o, se in diverso comune, l'acquirente deve impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal rogito notarile; l'acquirente non deve essere titolare di altra casa nel territorio dello stesso comune ove acquista l'immobile con il beneficio; l'acquirente non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa. Nel caso lo fosse, deve venderla o prima del rogito o entro un anno dall'acquisto dell'immobile agevolato.

Nel caso in cui il contribuente non riesca a trasferire, entro i 18 mesi successivi al rogito, la propria residenza nell'immobile acquistato con il bonus prima casa, possono verificarsi due situazioni. Qualora risulti pendente il termine di 18 mesi, l'acquirente può revocare l'impegno fatto all'atto dell'acquisto dell'immobile agevolato, presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l'atto. In questo caso, il contribuente dovrà pagare l'imposta di trasferimento in misura ordinaria al netto di quanto da lui già versato in sede di registrazione (ossia Iva al 20% o imposta di registro al 9%) e i relativi interessi, senza sanzioni.

Se invece il termine di 18 mesi si è già compiuto, l'agevolazione decade e il contribuente sarà tenuto a pagare le sanzioni, avvalendosi del ravvedimento operoso, (se ricorrono le condizioni) tramite apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto. La stessa considerazione vale in caso di vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni entro i successivi 5 anni e mancato riacquisto entro l'anno.

In caso di mancata vendita dell'immobile entro l'anno, si applicano le due regole appena viste in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi. Inoltre, anche la nuova previsione collega il verificarsi della decadenza al mancato rispetto di un impegno da parte dell'interessato. Il contribuente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto potrà revocarlo al trasferimento dell'immobile e richiedere la riliquidazione dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi, se ancora non è scaduto l'anno stabilito per la rivendita.

Oppure, se è già decorso l'anno dal nuovo acquisto agevolato senza che si sia proceduto alla vendita dell'immobile preposseduto, l'agevolazione fruita in sede di acquisto decade. In tal caso, oltre all'imposta e ai relativi interessi, si applica anche la sanzione del 30%. Il contribuente potrà comunque accedere all'istituto del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

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