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Autovelox: niente avviso a ogni incrocio? Multa nulla

02 agosto 2016 | 08.10
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Prendere una multa con l'autovelox è una dinamica comune a molti automobilisti. Eppure ci sono alcuni casi in cui la sanzione risulta nulla, come quella per eccesso di velocità elevata 'a tradimento', ossia se il segnale che informa della presenza dell'autovelox è presente solo all'ingresso del paese e non viene successivamente ripetuto. Come ricorda 'Studio Cataldi', anche gli automobilisti che si immettono nella carreggiata successivamente devono essere adeguatamente informati del possibile accertamento di infrazioni con rilevamento a distanza.

La normativa non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è finalizzato a informare gli automobilisti per orientarne le condotte di guida e preavvertirli del possibile accertamento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15899/2016 accogliendo il ricorso di un trasgressore, destinatario di un verbale di accertamento della polizia municipale per eccesso di velocità.

Il ricorrente aveva dedotto già davanti al giudice di merito la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità, in quanto il segnale era presente solo all'ingresso del paese, aggiungendo che gli agenti accertatori erano invisibili, in quanto presenti con la loro autovettura fuori dalla carreggiata stradale e seminascosta dalla vegetazione.

Il ricorso ha trovato accoglimento in sede di legittimità: per gli Ermellini sbaglia il tribunale quando afferma che l'obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità, previsto dall'art. 77 del regolamento codice della strada, debba riferirsi ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, e non a quelli informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocità.

La giurisprudenza, spiegano gli Ermellini, ha evidenziato che ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi in difetto l'illegittimità del relativo verbale.

L'articolo 142 del codice della strada, inoltre, impone la preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, a mezzo di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Ancora, è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse o comunque non superiore a quattro chilometri.

Ora sarà il giudice del rinvio ad accertare se, in rapporto alla fattispecie, il cartello informativo della rilevazione elettronica era stato collocato in maniera efficiente.

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