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Scuola, docente-madre era stata trasferita: condannato il Miur

21 ottobre 2016 | 16.53
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Foto di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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"Il diritto dei figli minori dei 3 anni a godere dell’assistenza materiale e affettiva dei genitori va tutelato in via prioritaria. E’ questo ciò che il Tribunale di Livorno ha stabilito in una recente pronuncia resa su ricorsi patrocinati dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti. Il ministero, ancora una volta, aveva illegittimamente compresso il diritto di una docente-madre a ottenere il beneficio previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001. All’esito delle procedure di mobilità, infatti, l’insegnante era stata costretta ad allontanarsi per oltre 1000 km da casa e dal proprio figlio di due anni". Lo sottolineano in una nota gli stessi avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

"A nulla sono valsi i tentativi di conciliazione avviati con gli Usp e mai riscontrati, sino a quando la giustizia non ha avuto modo di applicare, ancora una volta, un principio ormai consolidato in giurisprudenza - aggiungono - Il Tribunale toscano, infatti, ha chiaramente stabilito che 'la disposizione invocata dalla parte ricorrente nel caso di specie è inserita nel Tu 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità, quale quella di tutelare la salute fisio-psichica della lavoratrice madre, quella di preservare la salute del nascituro e quella, infine, di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita'''.

Dal canto suo il Miur, spiegano gli avvocati, “non ha dimostrato né di avere risposto all’istanza della ricorrente né di avere valutato l’esistenza di esigenze eccezionali che precludevano l’assegnazione provvisoria”.

Ragion per cui il Tribunale, sottolineano Delia e Bonetti, rilevando che "'il mancato accoglimento della domanda pregiudicherebbe in maniera irreparabile la vita personale e familiare dell’istante, oltre che gli interessi del minore salvaguardati dall’art. 42 bis sopra richiamato; interessi tutti di rilevanza costituzionale la cui lesione non potrebbe essere risarcita per equivalente", ha condannato il ministero a disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ai sensi dell’articolo 42 bis d. lgs. n. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nel comune ove è stabilito il nucleo familiare della docente".

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