In Italia non si può usare né produrre, sebbene vi siano proposte che chiedono di poterne regolare l'utilizzo. Si tratta del Taser: una pistola di diffusione elettrica che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima.
Secondo quanto ricorda 'StudioCataldi.it', Amnesty International ha denunciato la morte di centinaia di persone a causa di quest'arma, chiedendo ai governi di sospenderne l'uso o almeno limitarlo alle situazioni di effettiva minaccia.
'L'impiego del Taser rende applicabile la legittima difesa?' si chiede il portale di diritto. "La legittima difesa, purché proporzionata e volta a contestare e contrastare un pericolo immediato, è un'esimente e come tale in grado di escludere la responsabilità penale" si legge.
Ai sensi dell'art. 52 del Codice Penale infatti "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
Secondo quanto riporta il sito di diritto, "parte della dottrina sostiene che dovrebbe comunque escludere la responsabilità penale ai sensi dell'art. 52 c.p. almeno in relazione alle conseguenze fisiche (lesioni) che possano scaturire dall'impiego della pistola elettrica, ma dubbi possono sussistere in relazione ad un ulteriore profilo: legittima difesa ha mosso all'impiego del Taser e ne segue la mancanza di incriminazione per quanto attiene alle lesioni, ma come giustificarne il possesso?".
"Non è materialmente sempre possibile e la conseguenza potrebbe essere l'incriminazione per porto d'armi abusivo: l'art. 699 del Codice Penale infatti prevede che 'chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate'".