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Centurioni e risciò, ecco perché Tar ha sospeso ordinanze Raggi

27 aprile 2017 | 16.32
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Via libera ai risciò e stop a divieto centurioni in centro. Il Tar del Lazio ha sospeso le ordinanze n. 121 e n. 122 dell'1/12/2016 della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Il primo provvedimento (ordinanza n.121) prevedeva il "divieto di svolgere in alcuni ambiti di Roma Capitale qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo o individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico".

Il secondo provvedimento (ordinanza n.122) determinava il "divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (per esempio come centurioni, n.d.r.) in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro".

I due provvedimenti, entrambi “contingibili e urgenti”, avevano validità fino al 30 luglio e prevedevano multe fino a 400 euro per i trasgressori, così come determinato da una delibera della Giunta capitolina dello scorso 19 luglio 2016.

Ed è proprio sul carattere di 'emergenza' che si sofferma il Tar. Le ragioni che hanno portato alla sospensione dell'ordinanza n. 121 sono sostanzialmente le stesse di quelle che hanno portato alla sospensione dell'ordinanza che prevedeva il divieto dei centurioni in centro, e cioè, osserva il Tar, da un lato la circostanza che "nel caso di specie, venuto meno il peculiare contesto rappresentato dall’anno giubilare, nessuno degli elementi addotti dall’amministrazione appare tale da configurare una vera e propria 'emergenza', non altrimenti fronteggiabile", dall'altro il fatto che a tutt'oggi permane "il dovere dell’amministrazione di adottare una disciplina organica della materia".

Quanto all'ordinanza n. 122 il Tar, dopo aver ricordato che "le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano il rimedio approntato dall'ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste" e che "deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se 'temporalmente delimitate'", rileva che, "nel caso di specie, gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria 'emergenza'" e "non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un’attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei cosiddetti artisti di strada, oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale".

Peraltro, il Tribunale amministrativo, evidenziando "il dovere dell’amministrazione di adottare la disciplina organica anche dell’attività svolta dai centurioni", sottolinea, che, "dall’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso come l’iter di approvazione di siffatta regolamentazione, non sia stato nemmeno avviato".

La discussione di merito è stata fissata per il 6 dicembre prossimo.

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