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Il reato

Omicidio stradale, cosa prevede la legge

10 luglio 2017 | 09.47
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Il caso di Condove, in Val di Susa - in cui al termine di un inseguimento in strada scaturito da una lite, un automobilista ha travolto una moto, uccidendo una ragazza e ferendo gravemente il giovane alla guida - riaccende i riflettori sul reato di omicidio stradale, diventato legge nel marzo scorso. Il tema diventa ancor più attuale dopo che la scorsa settimana i dati della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri, relativi al primo semestre del 2017, hanno denunciato più di un caso al giorno in Italia di incidente stradale con esito mortale. Cosa prevede dunque la legge per questo tipo di reato?

Il reato viene 'graduato' su tre varianti: nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada, la pena va da 2 a 7 anni. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia da 8 a 12 anni di carcere. E' invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico supera 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali.

Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai conducenti di mezzi pesanti, ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.

Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente non è conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente.

Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziché la revoca vi sarà l'inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo.

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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