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La sentenza

Multa telelaser, ecco quando è nulla

26 luglio 2017 | 07.10
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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La multa comminata sulla base del rilevamento del telelaser va dichiarata nulla se non contiene i motivi relativi alla mancata contestazione immediata. E' il concetto ribadito dalla sentenza 18156/2017 della Corte di Cassazione disponibile online. I giudici della sesta sezione civile hanno accolto in parte il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità da una postazione mobile. In particolare, è stata accolta la ''censura'' del ricorrente in relazione all'''incongruenza della motivazione differita''.

La Corte ricorda che, secondo l'articolo 200 del Codice della strada, "la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d'irrogazione della sanzione". Se la contestazione immediata non è possibile -passando all'articolo 201- le ragioni "debbono essere indicate nel verbale che sarà poi notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell'insindacabilità delle modalità d'organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa preposta".

"L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato di una ragione che rende ammissibile la contestazione differita dell'infrazione rende ipso facto legittimo il verbale", evidenzia la Corte, "e la conseguente irrogazione della sanzione senza che in proposito sussista alcun argine d'apprezzamento in sede giudiziria circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione".

Nella vicenda specifica, l'automobilista "aveva espressamente lamentato che trattavasi di velocimetro di tipo telelaser non di accertamento remoto e che non era stato utilizzato un dispositivo per il rilevamento a distanza. Non avendo dunque la sentenza impugnata risposto sul punto, la parola passa al giudice del rinvio".

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