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Eutanasia

Biotestamento, cosa prevede la legge

12 ottobre 2017 | 10.27
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Il caso di Loris Bertocco, il 59enne di Fiesso D'Artico che ha "scelto di mettere volontariamente fine alle sue sofferenze" in Svizzera, riaccende i riflettori sul tema dell'eutanasia, da tempo oggetto di polemiche e controversie politiche. In Italia la legge sul Biotestamento, dopo l'approvazione alla Camera dello scorso aprile, è al momento bloccata in commissione Sanità al Senato senza prospettive di esame a breve. Tanto che l'Associazione Luca Coscioni ha esortato i senatori che se ne occupano a inviare direttamente e senza modifiche il testo in Aula, scongiurando il suo ennesimo rinvio alla Camera, quindi il suo affossamento, o il suo arenarsi nella burocrazia del Senato.

La proposta di legge sul testamento biologico è costituita da 6 articoli. L'articolo 1 tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi "trattamenti sanitari". Il medico può rifiutarsi di 'staccare la spina'. Il medico infatti - recita l'emendamento - è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo "e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali".

Le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge e dovendo dare piena attuazione alla legge, e sono chiamate a trovare una 'risposta attiva', affinché la volontà del paziente sia rispettata. Inoltre l'articolo 1 bis tocca il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua. L'articolo 2 analizza il tema dei minori o di persona incapace.

L'articolo 3 è relativo alle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

L'articolo 4 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

L'articolo 5 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni in merito già presentate e depositate. Infine, l'articolo 6 stabilisce che entro il mese di aprile, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, il ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione sull'applicazione della norma.

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