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Casa popolare più facile per stranieri

25 maggio 2018 | 14.18
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Bocciata dalla Corte Costituzionale una delle norme contenute nella legge regionale ligure n.13 del 2017 in materia di edilizia pubblica che prevedeva il requisito della residenza da almeno 10 anni consecutivi nel territorio nazionale per gli stranieri che volessero partecipare all'assegnazione di alloggi e case popolari. Il lasso di tempo veniva richiesto in Liguria ai cittadini di paesi extracomunitari, si legge nella sentenza, che "la norma modificata individuava nella titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale abbinato a esercizio di attività lavorativa". La decisione della Consulta, che accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio, è contenuta nella sentenza n.106, depositata ieri. La Corte ha stabilito l'incostituzionalità dell'articolo 4 comma 1 per "irragionevolezza e mancanza di proporzionalità".

"La direttiva 2003/109/CE, come sopra recepita, evocata dal ricorrente come norma interposta ai fini della violazione", spiegano, "riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno 5 anni; prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali, tra i quali rientra l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica". "Per l'effetto, anche nell'ordinamento italiano - conclude la Corte Costituzionale -, il cittadino di paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risieda nello Stato per almeno cinque anni, può acquistare, nel concorso degli altri requisiti di legge, lo status di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), e acquista, con ciò, anche il diritto all'assegnazione degli alloggi" di edilizia popolare.

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