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La sentenza

Lecca il naso alla paziente contro sua volontà. Cassazione: "Disgustoso, ma non è reato"

14 marzo 2016 | 13.57
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Immagine di repertorio (Fotogramma)
Immagine di repertorio (Fotogramma)

Stringere il viso di una donna per ottenere un bacio contro la sua volontà o 'solo' leccarle il naso non rientra nella violenza sessuale o privata. A chiarirlo è la terza sezione della Cassazione nella sentenza numero 9854/2016, riportata dallo Studio Cataldi. Gli Ermellini hanno accolto parzialmente il ricorso di un medico, condannato in primo grado per il reato di violenza sessuale, riqualificato poi in violenza privata dalla Corte d'Appello. Il medico ha bloccato una paziente sul lettino delle visite in ambulatorio, afferrandole il viso e leccandole il naso. Perché possa essere penalmente rilevante, spiega la Suprema Corte, la minaccia deve determinare "una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi e agire secondo la propria volontà".

Per gli Ermellini la vicenda va riesaminata perché "non ogni forma di violenza o minaccia è riconducibile alla fattispecie dell'articolo 610 del codice penale, quello della violenza privata, ma solo quella idonea a limitare la libertà di movimento della vittima".

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