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15 maggio 2014 | 14.04
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Il Dl lavoro è legge. Con il via libero definitivo della Camera arrivano le nuove norme in materia di apprendistato, contratti di solidarietà e formazione. Il provvedimento, modificato in due round dal Parlamento, prevede l’innalzamento a 36 mesi dei contratti a termine acasuali, per un limite massimo di 5 proroghe. Viene introdotto un tetto del 20% per i contratti a tempo determinato, rispetto all’organico complessivo a tempo indeterminato, e vengono fissate delle sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano i limiti stabiliti.Per le aziende con più di 50 dipendenti, viene stabilito che il 20% degli apprendisti debba essere assunto per poter accedere a nuovi contratti di formazione. Il provvedimento rappresenta il primo passo nel processo di riforma del mercato del lavoro, che entrerà nel vivo con la delega. Ecco di seguito il provvedimento definitivo sul quale il governo ha chiesto la, dopo le modifiche del parlamento.

TEMPO DETERMINATO: Viene innalzato da 1 a 3 anni, il tempo massimo di contratti, anche in somministrazione, comprensivi di un massimo di 5 proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessitano dell’indicazione della causale per la sua stipulazione.

TETTO CONTRATTI: Viene introdotto un ‘tetto’ all’utilizzo del contratto a tempo determinato. Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine non può superare il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Il superamento del limite di una unità comporta una sanzione amministrativa pari al 20%, che sale al 50% per le altre assunzioni . Per le piccole imprese, fino a 5 lavoratori, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

RICERCA: Il limite del 20% non si applica al settore della ricerca e, per i contratti che riguardano la ricerca scientifica, la durata può superare i 36 mesi.

NORMA TRANSITORIA: Per i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupano lavoratori a termine oltre la soglia del 20%, l’obbligo di adeguamento al tetto scatta a partire dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.

DIRITTO PRECEDENZA: Il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari deve essere richiamato “espressamente” nel contratto. Del diritto puo’ avvalersi il lavoratore precario con un contratto di oltre sei mesi nella stessa azienda, ma anche il lavoratore stagionale.

MATERNITA’: Il congedo di maternita’ ‘’concorre a determinare il periodo di attivita’ lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza’’ nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda. Alle stesse lavoratrici e’ anche riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, ‘’con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine’’. Ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine, durata minima riconosciuta per il diritto di precedenza, devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.

APPRENDISTATO: Vengono introdotte modalità semplificate per la compilazione del piano formativo individuale, sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. L’obbligo di stabilizzazione riguarda le aziende con più di 50 dipendenti e fissa il tetto al 20% degli apprendisti. Viene definito un sistema di alternanza scuola-lavoro.

FORMAZIONE: La regione dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. L’ente si potrà avvalere anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni, che si siano dichiarate disponibili. Le ore di formazione devono ammontare almeno al 35% delle ore complessive.

YOUTH GUARANTEE: Viene resa immediatamente operativa la garanzia per i giovani, per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli stati membri dell’Ue.

DURC: E' prevista la semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti, richiesti alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva. In particolare, si prevede che la verifica della regolarità contributiva avvenga in tempo reale, con modalità esclusivamente telematiche.

CONTRATTI SOLIDARIETA’: Viene fissato al 35 % lo sconto di contribuzione previdenziale, per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%.

PERSONALE ASILI: Proroga di un anno dei contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico, che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali . Lo scorso anno era stata data la possibilita' di prorogare e rinnovare i contratti fino al 31 luglio 2014; con la proposta di modifica approvata da Montecitorio il termine viene fatto slittare al 31 luglio 2015.

ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI: Per quanto riguarda l'attestazione dello stato di disoccupazione, la presentazione del soggetto presso un servizio pubblico per l'impiego può essere sostituita dall'invio della dichiarazione da parte dell'interessato, mediante posta elettronica certificata.

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