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Riforme, nuovo Senato non elettivo: membri scelti con criterio proporzionale

09 luglio 2014 | 13.56
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Finocchiaro deposita l'emendamento che riscrive l'articolo 57 della Carta: i componenti saranno 100

Il nuovo Senato sarà composto da 100 rappresentanti - non eletti direttamente dai cittadini - ma designati con un voto di secondo livello tra i consiglieri regionali e fra i sindaci, con un criterio proporzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale. Sono questi gli aspetti più rilevanti dell'emendamento depositato dalla relatrice Anna Finocchiaro in commissione Affari Costituzionali che riscrive l'articolo 57 della Carta.

Il Senato della Repubblica, si legge nel testo, "è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal presidente della Repubblica. I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale". "Nessuna Regione - prosegue l'emendamento - può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

"La durata del mandato dei senatori - si legge ancora nel testo depositato dalla presidente della commissione Affari Costituzionali - coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale".

Per l'elezione del Senato della Repubblica "nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati a altrettanti candidati supplenti. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati". "I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge".

"In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente - prevede il testo depositato da Finocchiaro - è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente". "Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento". "Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione".

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