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Diffamazione, stop carcere ma multe salate ai giornalisti anche on line

29 ottobre 2014 | 14.04
LETTURA: 3 minuti

Sanzione pecuniaria fino a 10mila euro, 50mila se c'è la consapevolezza della falsità del fatto

I giornalisti condannati per diffamazione non rischieranno più il carcere ma incorreranno in sanzioni pecuniarie fino a 10mila euro, mentre l'obbligo di rettifica sarà molto più stringente di quello attuale e varrà anche per le testate registrate on line. Sono queste le linee portanti del ddl sulla diffamazione che l'aula di palazzo Madama ha approvato e che torna all'esame della Camera.

E' venuta così a maturazione la soluzione al problema apertosi nella legislatura precedente attorno al caso di Alessandro Sallusti, per un articolo apparso a suo tempo su 'Libero'. I parlamentari hanno continuato a lavorarci: si tratta di interventi di riforma della legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948 e successive modifiche (compresa la legge sull'editoria del 1981), e sui codici penale e di procedura penale.

Niente carcere. La punibilità per i giornalisti resta ma non comporta più il rischio di finire dietro le sbarre: si pagherà una sanzione, fino a 10.000 euro se c'è l'attribuzione di un fatto determinato ma se c'è la consapevolezza della falsità del fatto la sanzione passa ad un massimo di 50mila euro.

Rettifiche. Più severa di quella attuale la procedura per la rettifica: va pubblicata gratuitamente, senza commento senza risposte e senza titolo con un 'format' preciso, che indica che si tratta, appunto, di "rettifica" di un dato articolo, con i riferimenti al titolo, alla data e all'autore. La rettifica viene pubblicata su richiesta dei soggetti "di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità". Purché, le dichiarazioni o le rettifiche "non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false". Viene precisato, inoltre, che direttore e vice direttore responsabile rispondono di quanto pubblicato senza firma.

Internet. Una prima 'finestra' normativa su quanto pubblicato in generale sul web è quella che recepisce la sentenza della Cassazione del 2012. E un primo passo per il diritto all'oblio quello che stabilisce che l'interessato può chiedere l'eliminazione "dai siti internet e dai motori di ricerca" dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge. In caso di rifiuto il cittadino può chiedere che un giudice disponga la rimozione di immagini e dati di quella natura. Non solo: in caso di morte dell'interessato, tali facoltà e diritti "possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente".

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