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Riforma del processo civile, con 353 sì passa la fiducia alla Camera

04 novembre 2014 | 19.28
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Montecitorio ha votato la fiducia posta dal governo sul decreto legge sul processo civile . Ora in l'Aula l'esame degli ordini del giorno, prima del voto finale. Dalle ferie delle toghe al divorzio, tutti i cambiamenti

(Infophoto)
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Con 353 sì e 192 no la Camera ha votato la fiducia posta dal governo sul decreto legge sul processo civile . Ora l'Aula è passata all'esame degli ordini del giorno, prima del voto finale.

Ecco come cambierà il processo civile:

DECISIONI CAUSE PENDENTI MEDIANTE TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE FORENSE - Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere a oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell'ipotesi in cui l'opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.

CONCILIAZIONE CON L'ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI - La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Per talune materie è condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

ASSISTENZA DIFENSORI NON OBBLIGATORIA - Questa modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

CHI PERDE RIMBORSA LE SPESE DEL PROCESSO - Per disincentivare l'abuso del processo viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E FERIE DEI MAGISTRATI - Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall'1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.

CHI NON PAGA VOLONTARIAMENTE I DEBITI PAGHERA' DI PIU' - In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato) è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

IL CREDITORE DEVE POTER CONOSCERE TUTTI I BENI DEL DEBITORE - L'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare punta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei.

ELIMINAZIONE DEI CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DEL TERZO DEBITORE VA RESA IN UDIENZA - In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta conseguenza dell'introduzione delle nuove norme in materia di competenza territoriale (nuovo art. 26-bis) a eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ESECUZIONE PER IL RILASCIO - Viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.

NUOVE MODALITA' DI PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI - E' stata riformata la disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalità di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all'apprensione delle navi e degli aeromobili, così da superare le criticità dell'esecuzione di siffatti beni.

TRASPARENZA DEI FALLIMENTI - Con la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare. L'intervento eviterà le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo.

UFFICI GIUDICI DI PACE - All'esito delle attività di monitoraggio svolte presso il ministero della Giustizia, è emersa la necessità di un riequilibrio dei flussi delle sopravvenienze degli uffici di grandi dimensioni (Roma e Napoli). Per questo si è provveduto, con intervento mirato e con funzione esclusivamente correttiva, a ripristinare l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra (Napoli) e a istituire l'ufficio del Giudice di Pace di Ostia (Roma).

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