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Riforme: ecco Senato Regioni, stop bicameralismo paritario/scheda

10 marzo 2015 | 15.23
LETTURA: 7 minuti

Stop al bicameralismo partitario, abolizione delle Province e della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni: via libera della Camera al ddl Boschi. Ora sono attese altre tre letture, sempre che non intervengano ulteriori cambiamenti

Roma, 10 marzo 2015. Camera dei Deputati, assemblea e voto finale per le riforme costituzionali (foto Adnkronos/Cristiano Camera)
Roma, 10 marzo 2015. Camera dei Deputati, assemblea e voto finale per le riforme costituzionali (foto Adnkronos/Cristiano Camera)

Stop al bicameralismo paritario, il Senato rappresenterà gli Enti territoriali e avrà una funzione legislativa ridotta. Solo la Camera sarà titolare del rapporto fiduciario con il governo, che potrà contare su tempi certi per l'approvazione dei provvedimenti proposti. Vengono abolite le Province e nei rapporti tra Stato e Regioni scompare la competenza legislativa concorrente, fonte in questi anni di numerosi contenziosi. Sono le linee portanti del disegno di legge di riforma costituzionale che ha ottenuto il via libera della Camera, con modifiche al testo che nell'estate scorsa era stato approvato a palazzo Madama. Ora sono attese altre tre letture, sempre che non intervengano ulteriori cambiamenti.

NUOVO SENATO E NUOVO BICAMERALISMO - Alla Camera dei deputati, che rappresenta la Nazione e di cui non cambia la composizione, spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del governo. Al Senato viene invece attribuita la funzione di rappresentanza degli Enti territoriali nonché il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.

Il Senato concorre, inoltre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa. Al contempo, la Costituzione attribuisce al Senato specifiche funzioni: la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle Pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge. Al Senato è inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. All'Assembela di Palazzo Madama compete altresì l'espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della Giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).

95 membri a palazzo Madama più senatori di nomina presidenziale

COMPOSIZIONE DEL SENATO - Faranno parte del Senato 95 membri rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale, che restano in carica sette anni senza possibilità di essere riconfermati, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica che restano senatori a vita. I senatori saranno eletti in secondo grado dai Consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l'elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un'elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA - Diversa è la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione, che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale. Al Senato, è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla cosiddetta clausola di supremazia.

Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera.

PARLAMENTO COMUNE PER CAPO STATO, CAMBIANO QUORUM

Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'Ue, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del presidente del Consiglio per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest'ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie territoriali".

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al presidente del Senato).

Viene modificato il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Rimane anche la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare.

TEMPI CERTI PER PROVVEDIMENTI GOVERNO

TEMPI CERTI PER GOVERNO - Per rafforzare l'incidenza del governo nel procedimento legislativo, la riforma riconosce all'esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni (è il cosiddetto istituto del voto a data certa).

Di contro vengono introdotti dei limiti per il ricorso alla decretazione d'urgenza, specificando che lo strumento non può essere utilizzato in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionali e di approvazione del bilancio. Inoltre non possono essere adottati decreti legge in materia elettorale; per reiterare disposizioni di precedenti provvedimenti non convertiti o per regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base; per ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. Inoltre, i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al tempo stesso, nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione, non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

STOP PROVINCE, NUOVA COMPETENZA LEGISLATIVA STATO-REGIONI

VIA LE PROVINCE, NUOVE COMPETENZE LEGISLATIVE STATO- REGIONI- Vengono innanzi tutto abrogate le Province, Enti che attualmente continuano a vivere proprio perchè previsti dalla Costituzione.

Viene poi profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell'articolo 117. E', in particolare, soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Viene introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale -su proposta del governo- può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

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