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Province: Consulta respinge ricorsi contro legge Delrio

26 marzo 2015 | 19.01
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Bocciate le eccezioni di incostituzionalità sollevate in una serie di ricorsi da parte delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia

Province: Consulta respinge ricorsi contro legge Delrio

Respinti al mittente i ricorsi di quattro regioni alla Corte costituzionale contro la legge Delrio, ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. E' quanto ha deciso oggi la Consulta, che ha bocciato le eccezioni di incostituzionalità sollevate in una serie di ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia.

Lombardia, Veneto, Campania e Puglia impugnavano, complessivamente e in una varietà di contestazioni, 58 commi dell’art. 1 della legge Delrio: gran parte del motivo del contendere, in sostanza, l'introduzione delle "Città metropolitane", ritenute in contrasto con 15 articoli della Costituzione e 2 articoli della Carta europea dell'autonomia locale dell'85, ratificata e resa esecutiva nell'89. In sintesi, le regioni contestavano la competenza dello Stato a legiferare sugli aspetti di autonomia locale.

"Nell’economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti -scrive la Consulta- rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono, nell’ordine, quella che denuncia il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sul presupposto che la istituzione e la disciplina delle Città metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale; e quella che deduce la violazione dell’art. 133, primo comma, Cost., per il quale - ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell’ambito di una regione − lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo 'su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione' e, quindi, all’esito di un procedimento legislativo cosiddetto 'rinforzato', nella specie, viceversa, omesso".

La Corte ha però ritenuto non fondata l'obiezione, rilevando che "se una tale tesi fosse esatta si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato'“non potrebbe fare' in un campo che non può verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale". Dichiarando di conseguenza non fondate le plurime contestazioni regionali.

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