cerca CERCA
Giovedì 25 Aprile 2024
Aggiornato: 06:01
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Riforme, Senato approva art.10. Ecco la nuova funzione legislativa delle Camere

06 ottobre 2015 | 13.12
LETTURA: 3 minuti

Riforme, Senato approva art.10. Ecco la nuova funzione legislativa delle Camere

Il Senato ha approvato l'art.10 del ddl riforme sulla funzione legislativa di Camera e Senato con 165 voti favorevoli, 107 voti contrari, e cinque astensioni.

Con l'approvazione dell'art.10 del ddl Boschi cambierà il testo dell'art. 70 della Costituzione sulla funzione legislativa "esercitata collettivamente dalle due Camere" in un modello che con l'ok all'art.1 ha già detto addio al bicameralismo paritario. In pratica vengono ridefiniti i confini della legislazione nel nuovo modello istituzionale fissando cosa deve essere approvato da entrambi i rami del Parlamento e stabilendo che le altre leggi sono approvate dalla sola Camera.

Secondo la nuova disciplina, "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71".

La funzione legislativa è esercitata collettivamente da Senato e Camera, inoltre, recita il nuovo testo, oltre che per le ratifiche di trattati internazionali, "per le leggi - prosegue il nuovo testo - che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

"Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - si legge nell'art. 10 nella parte non modificata da Montecitorio e approvato dal Senato - è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva".

"Qualora il Senato della Repubblica - si legge ancora - non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata".

Quanto alla legge di bilancio e al rendiconto dello Stato è la Camera dei deputati che li approva e il Senato li esamina ma può solo deliberare proposte di modifiche entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza