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Cyberbullismo, giro di vite sullo stalking: da 1 a 6 anni di carcere

20 settembre 2016 | 19.58
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Il testo che contiene le 'Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo' è stato approvato alla Camera con 242 sì, 73 no e 48 astensioni. Attesa da oltre un anno, la seconda lettura riconsegna per il terzo passaggio al Senato, dove nel maggio 2015 il testo era stato approvato all'unanimità, una normativa profondamente modificata, che ha cambiato l'impostazione del provvedimento, nato, come ha ricordato la relatrice a palazzo Madama Elena Ferrara (Pd), per tutelare i minorenni, puntando sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo informatico e sulla responsabilizzazione degli adolescenti, piuttosto che sull'aspetto punitivo.

A Montecitorio la 'platea' dei destinatari è stata allargata anche ai maggiorenni. Nel primo articolo si definisce l'identikit del bullo e la relativa estensione in cyberbullismo (quando si realizza con strumenti informatici) che prevedono un atteggiamento aggressivo o la molestia ripetuta a danno di una vittima, in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla, attraverso vessazioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Chi è vittima di atti di cyberbullismo (o in caso il genitore o il tutore del minorenne), può chiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se il gestore non provvede all'esecuzione della richiesta entro 48 ore, il danneggiato può rivolgersi al Garante per la privacy che interviene direttamente entro le 48 ore successive.

Anche chi danneggia - ovvero il bullo - può avvalersi della stessa procedura con una sorta di 'ravvedimento operoso'. Dalla definizione di 'gestore' che è il fornitore del servizio su internet sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Giro di vite sullo stalking: viene rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori online, specificandone in modo più definito i contorni. In sostanza lo stalker sarà punito con la reclusione da uno a sei anni. Pena analoga sarà comminata se il reato è commesso con uno scambio di identità, divulgazione dei dati sensibili, diffusione di registrazioni carpite con violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria del computer, telefono o tablet con cui il reato è stato consumato.

La legge sostiene l'attività della Polizia postale e prevede un finanziamento di 220.000 euro nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet.

Fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia, il questore potrà convocare il responsabile della condotta illecita, ammonendolo oralmente e invitandolo a rispettare la legge, sulla falsariga di quanto viene previsto nelle norme contro lo stalking. Se l'ammonito è minorenne dovrà essere accompagnato dal genitore.

Viene istituito presso la presidenza del Consiglio un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, il cui compito è elaborare un piano d'azione integrato e realizzare una banca dati specifica per il monitoraggio del fenomeno.

Al Miur, l'articolo 4 affida il compito di elaborare le "linee di orientamento" per combattere il fenomeno nelle scuole attraverso la formazione del personale scolastico, misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e l'istituzione, in ogni istituto, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bulli e cyberbulli.

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