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Riforma giustizia, ecco cosa cambia

14 marzo 2017 | 07.07
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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a cura della redazione web

E' previsto per mercoledì 15 marzo il primo via libera da parte del Senato alla riforma del processo penale, un provvedimento già passato all'esame della Camera e finito ora sotto la lente d'ingrandimento di Palazzo Madama. Il ddl mira a modificare alcune disposizioni del codice penale (come l'inasprimento delle pene per furti e rapine, l'estinzione del reato per condotte riparatorie), del codice di procedura penale (come la disciplina delle indagini preliminari) e delle norme di attuazione. Con il provvedimento, che si compone di 40 articoli, viene inoltre delegato il governo a una riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Ma quali sono le principali novità contenute nel disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando?

PENE PIU' SEVERE PER FURTI E RAPINE - Tra le modifiche al codice penale è previsto l'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto della pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimonio, tra i quali il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina. Il testo prevede inoltre l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ossia la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell'imputato (come il risarcimento ell'eliminazione delle conseguenze del reato), con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso. Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.

INTERCETTAZIONI - Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il pm, deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).

PRESCRIZIONE - Altra misura contenuta nel ddl è quella che reca modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati (Capo II- art. 7-11). Il testo in esame prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che per i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Il disegno di legge interviene inoltre sui termini di prescrizione per i reati di corruzione e prevede che l'interruzione della prescrizione non possa comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, pene per il corruttore, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati, nonché la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La riforma della prescrizione, precisa il testo, potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO - La disposizione di delega contiene specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età̀, con riferimento tanto alle autorità̀ giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.

INDAGINI PRELIMINARI - Il testo del ddl modifica le disposizioni del codice di procedura penale che riguardano le indagini preliminari, l'archiviazione e l'udienza preliminare. Il provvedimento interviene, tra l'altro, sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevede che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pm abbia tempo 3 mesi (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, altrimenti l'indagine sarà̀ avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello.

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