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Caso Consip, cos'è il reato di depistaggio

07 giugno 2017 | 15.50
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Il vice comandante del Noe Alessandro Sessa è indagato dalla Procura di Roma per depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta Consip. Sentito come testimone sui fatti lo scorso maggio, ora Sessa viene interrogato dai pm romani a piazzale Clodio. Ma che cos'è e in cosa consiste il reato di depistaggio?

Approvata lo scorso anno dalla Camera in via definitiva, la legge sul reato di depistaggio è stata introdotta nel codice penale. Il testo punisce il pubblico ufficiale che manomette prove per ostacolare le indagini, e prevede tra l'altro aggravanti nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive.

IN CARCERE CHI DEPISTA - Il pubblico ufficiale che depista rischia da 3 a 8 anni di carcere. Il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi, modifica il corpo del reato o la scena del crimine oppure mente o è reticente. Se invece distrugge, occulta o altera prove oppure crea false piste la pena aumenta da un terzo alla metà. L'inasprimento di pena (reclusione da 6 a 12 anni) scatta anche quando il reato riguarda processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo. Se la condanna supera i 3 anni si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

S TRETTA SU FRODE IN PROCESSO CIVILE - Aumento di pena anche per il reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo. Chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di ingannare il giudice o il perito sarà ora punito con la reclusione da uno a 5 anni. A differenza del depistaggio, che è reato proprio (può commetterlo solo un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio), la frode nel processo civile è reato comune.

AGGRAVANTI PER CHI INGANNA GIUSTIZIA - Al di fuori del depistaggio, è previsto comunque un aumento di pena (dalla metà a due terzi) anche nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti. Ulteriori aggravanti sono infine previste per i principali delitti contro l’amministrazione della giustizia (compreso il depistaggio) se ne deriva una condanna a danno di un terzo.

SCONTI DI PENA - Una riduzione di pena (da metà a due terzi) premia chi si adopera a ripristinare lo stato della scena del reato e delle prove o a evitare conseguenze ulteriori oppure aiuta i magistrati a individuare i colpevoli del depistaggio.

NIENTE SANZIONI A CHI RITRATTA - Non è punibile il colpevole che ritratta il falso prima che si chiuda il dibattimento. Inoltre, il depistaggio aggravato comporta il raddoppio dei termini di prescrizione.

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