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Legge elettorale

Rosatellum, le differenze tra voto palese e segreto

12 ottobre 2017 | 10.28
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(Fotogramma)
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Superati i primi ostacoli nell'aula della Camera, il Rosatellum bis attende oggi il voto sulla terza fiducia e quello finale, a scrutinio segreto. La speranza per il Movimento 5 Stelle, strenuo oppositore di questa riforma elettorale, è che il voto finale possa far saltare tutto, consentendo ancora una volta ai franchi tiratori di agire, affossando il Rosatellum. Il voto a scrutinio segreto previsto per stasera, infatti, potrebbe rivelare delle sorprese e si parla della presenza di diversi franchi tiratori in agguato, che aspettano di superare l'ostacolo del voto palese per poter agire. Ma qual è la differenza tra voto segreto e voto palese?

Sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama, in seguito alle modifiche regolamentari del 1988, i regolamenti fanno prevalere, di base, il voto palese. Questo per ridurre il fenomeno dei cosiddetti 'franchi tiratori', ossia i parlamentari che votano in modo diverso da quanto concordato, disattendendo l'ordine del partito cui appartengono. La votazione palese è quella che viene adottata maggiormente, sia in Aula sia in Commissione da Camera e Senato, anche se tra le due camere risultano delle piccole differenze.

ALLA CAMERA - Alla Camera si effettuano a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le persone, nonché, quando ne fa richiesta un numero prescritto di deputati, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà stabilite dagli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. A scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, sono effettuate le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

Lo scrutinio segreto non è consentito nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone

La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, si legge nel Regolamento della Camera, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto

In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale e deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

AL SENATO - Anche al Senato il voto palese è la norma generale. L'Assemblea vota solitamente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La richiesta deve essere presentata, anche verbalmente, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare.

Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede e su richiesta del prescritto numero di senatori, sono effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione, le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

Lo scrutinio segreto non è consentito quando il Senato è chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio.

Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al comma 4 del regolamento, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. Anche al Senato, le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

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