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Vitalizi, Consiglio Stato dice sì ai tagli

03 agosto 2018 | 11.56
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Foto di repertorio (Fotogramma)
Foto di repertorio (Fotogramma)

Si può intervenire sul tema dei vitalizi spettanti agli ex senatori incidendo "sulle situazioni sostanziali poste dalla normativa precedente", ma la nuova disciplina sia "razionale e non arbitraria" e vi sia "una causa normativa adeguata e giustificata da una inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale". E' quanto sottolinea il Consiglio di Stato con il parere n. 2016/2018, depositato oggi. Il Consiglio di Stato si è espresso così in tempi rapidi sul quesito posto dal Senato sul regime dei vitalizi spettanti agli ex Senatori.

La Commissione speciale ha affermato la possibilità di disciplinare tale materia con il regolamento del Senato; ha escluso profili di possibile responsabilità derivante dall'approvazione della nuova normativa ed ha esposto il quadro giuridico-costituzionale di riferimento da tenere in considerazione. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, "è possibile incidere sulle situazioni sostanziali poste dalla normativa precedente - cioè sull'affidamento al mantenimento della condizione giuridica già maturata - quando la nuova disciplina sia razionale e non arbitraria, non pregiudichi in modo irragionevole la situazione oggetto dell'intervento e sussista una causa normativa adeguata e giustificata da una inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale, entrambi riguardati alla luce della consistenza giuridica che ha assunto in concreto l'affidamento".

Nel parere del Consiglio di Stato si sottolinea come sua "possibile rinvenire nella giurisprudenza" della Corte costituzionale "indicazioni sufficientemente chiare sugli ulteriori parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza da operare in questi casi. In primo luogo "la scelta legislativa deve essere assistita da una 'causa normativa adeguata' (sentenze n. 34 del 2015 e n. 92 del 2013), ovvero giustificata da una 'inderogabile esigenza' (sentenza n. 349 del 1985)". "Assume carattere dirimente anche la cd. base affidante - ovvero la consistenza giuridica dell'affidamento - invocata dai soggetti incisi dal mutamento normativo. Quest'ultima è stata apprezzata, in alcuni precedenti (sentenze n. 64 del 2014 e n. 302 del 2010), sulla scorta del canone della prevedibilità; altre volte -viene rilevato- la base affidante è stata valutata in relazione alla consistenza della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa dalla sopravvenienza normativa".

Ai fini della valutazione della ragionevolezza della norma retroattiva, viene poi "in rilievo anche il ''necessario bilanciamento'' che si deve compiere tra il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, nutrito da coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente".

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