Per gli 'ermellini' è da punire il possesso di artifici pirotecnici anche se non si è nelle immediate vicinanze della partita
Razzi e bengala vietati anche se si è lontano dallo stadio. Lo ricorda la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura presso il Tribunale di Vicenza che si era opposta all'assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato" di cinque tifosi che, in occasione di un incontro di calcio, durante un controllo della polizia sull'autostrada A4 all'uscita del casello di Vicenza est, erano stati trovati in possesso di artifici pirotecnici e bombe carta. Il gruppo di tifosi era stato assolto perchè il possesso di bengala e razzi era stato accertato lontano dallo stadio, a distanza di circa otto chilometri dallo stadio.
La Cassazione, invece, art. 6-ter della legge 401 del 1989 alla mano, ha ricordato che "il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi è vietato non solo nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, ma anche durante i trasferimenti da e verso detti luoghi e, dunque, per tutto il tragitto necessario".
Nel dettaglio, piazza Cavour ha ricordato che la detenzione di razzi, bengala o quant'altro nel tragitto verso lo stadio è punita "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da mille a cinquemila euro". Applicando questo principio, la Terza sezione penale ha annullato con rinvio la decisione alla Corte d'appello di Venezia.