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Lavoro: arriva vademecum su ammortizzatori sociali con causali di crisi

10 maggio 2016 | 13.38
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Lavoro: arriva vademecum su ammortizzatori sociali con causali di crisi

Un vademecum sull'uso degli ammortizzatori sociali. E' quello realizzato dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, nella circolare numero 9, con cui fornisce un quadro completo di interpretazione della normativa in materia di ammortizzatori sociali con causali di crisi o riorganizzazione aziendale. La circolare fornisce, inoltre, numerosissimi esempi di calcolo che aiutano l’applicazione pratica delle singole casistiche.

"Entrando nel merito della riforma -precisa la Fondazione Studi- si nota come non muti il campo di applicazione di questa tipologia di ammortizzatore sociale rispetto alla precedente disciplina. Rimangono, inoltre, confermate le disposizioni di trattamento di integrazione salariale speciali per il settore dell’editoria e le relative norme di pre-pensionamento, nonché le disposizioni per i dipendenti delle aziende, commissariate in base al decreto legge 30 gennaio 1979, numero 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, numero 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), la cui durata dell'intervento di cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario".

L’obbligo contributivo cigs "per le aziende industriali scatta dal primo periodo di paga successivo al termine del semestre nel quale sono stati occupati, in media, 15 lavoratori".

Nella circolare si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato abrogato l'articolo 3 della legge 223/1991 ad opera dell’articolo 2 comma 70 della legge numero 92 del 2012 con conseguente impossibilità ad autorizzare il trattamento di cigs per le imprese interessate da procedura concorsuale o per cessazione di attività. E’ comunque possibile richiedere la cigs nell’ambito di una procedura concorsuale per ragioni di crisi aziendale (massimo 12 mesi) o riorganizzazione (massimo 24 mesi) solo qualora sia disposta la continuità aziendale, ma in questo caso non sarà la procedura concorsuale ad essere il presupposto per la concessione della cigs.

Per espressa previsione di legge, decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ossia 24 settembre 2017) le sospensioni dell'attività lavorativa, riconducibili alla richiesta d'intervento per riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate nel limite massimo dell’80% delle ore lavorabili nel periodo relativo al programma considerato.

Indipendentemente dalla causale di intervento, il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

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