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L.Stabilità: consulenti lavoro, circolare su novità in materia di fisco e previdenza

12 gennaio 2016 | 10.07
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Sono racchiuse nella numero 1/2016

L.Stabilità: consulenti lavoro, circolare su novità in materia di fisco e previdenza

Tutte le novità in materia di lavoro, fisco e previdenza previste dalla legge di stabilità, si legge su 'Italia Oggi', sono racchiuse nella prima circolare dell'anno della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Sono 26 gli argomenti in ambito lavoristico e fiscale della legge di stabilità anche se quest' anno, fa notare la Fondazione Studi, le principali novità sono concentrate sulla materia pensionistica-previdenziale ma non mancano modifiche di forte interesse ai regimi agevolati fiscali. Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 non è riconosciuto: 1) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; 2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 3) per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Resta fermo, al pari del passato, che: 1) il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; 2) si applicano gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico; 3) il beneficio non è subordinato a un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande (slavo che per il settore agricolo) e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

Lo sgravio trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari, i quali vengono differenziati per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Con riferimento a questi ultimi, viene escluso il beneficio (al pari del passato) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

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