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Lavoro: Consulenti, nuove norme co.co.co non escludono parasubordinato

08 febbraio 2016 | 16.36
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Per orientarsi nelle novità normative, la Fondazione Studi consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare numero 4

Lavoro: Consulenti, nuove norme co.co.co non escludono parasubordinato

Anche dopo l’entrata in vigore a pieno regime, il 1° gennaio 2016, della nuova regolamentazione relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, sono sempre stipulabili i contratti di lavoro parasubordinato, ovvero di lavoro autonomo caratterizzati dalla continuità della prestazione lavorativa e resa mediante un coordinamento col committente. Per orientarsi nelle novità normative, la Fondazione Studi consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare n. 4.

"La nuova disciplina -spiegano i consulenti del lavoro- supera il contratto di lavoro a progetto e il lavoro occasionale nonché le presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, la legge ha introdotto una doppio binario in relazione alle collaborazioni già in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015) e stipulate dal 25 giugno 2015".

"Il legislatore, al fine di consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale della tipologia di lavoro che si intende avviare, ha previsto la possibilità per le stesse di richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche di etero organizzazione", spiegano i consulenti.

"La prerogativa riguarda tutte le commissioni di certificazione istituite ai sensi della citata disposizione e, tra esse, quelle costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro, capillarmente presenti sul territorio, alle quali le parti potranno quindi rivolgersi. Si tratta di una funzione nuova per le suddette commissioni che si aggiunge a quelle già esistenti. Le parti potranno chiedere anche la certificazione dell’intero contratto ai fini di valutare non solo l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, ma anche la conformità della tipologia contrattuale prescelta con l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro".

"E’ previsto che il lavoratore possa farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro", continua la circolare.

"Non è escluso che anche il committente possa validamente farsi assistere da un appartenente alle medesime categorie legittimate ad affiancare il lavoratore. Il dettato normativo ribadisce quindi il ruolo di terzietà del consulente del lavoro il quale può assistere, nel procedimento, sia il committente che il collaboratore. La certificazione potrà riguardare sia i rapporti da instaurare che quelli già instaurati", concludono i consulenti.

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