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Lavoro: il giuslavorista, su demansionamento dirigente intervenga contrattazione

20 marzo 2017 | 14.25
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Lavoro: il giuslavorista, su demansionamento dirigente intervenga contrattazione

“In attesa che i giudici si pronuncino sulla questione, sarebbe senz’altro auspicabile un intervento anche da parte della contrattazione collettiva che, ad esempio introducendo diversi livelli di inquadramento all’interno della categoria dirigenziale, possa fare maggiore chiarezza sul punto”. Così il giuslavorista Iacopo Aliverti Piuri, Partner Studio legale Dentons, interviene con Labitalia sul tema del demansionamento del dirigente.

"La riforma della disciplina delle mansioni introdotta dall’art. 3 del decreto legislativo 81/2015 - ricorda - ha profondamente modificato le condizioni alle quali il datore di lavoro può modificare le mansioni dei propri dipendenti (il cosiddetto ius variandi), riscrivendo di fatto l’articolo 2103 del Codice civile".

"In particolare, se in base al vecchio testo dell’art. 2103 del Codice civile - spiega - il datore di lavoro poteva modificare le mansioni del dipendente solo a condizione che le nuove mansioni fossero equivalenti a quelle dallo stesso in precedenza svolte, l’art. 2103, nella sua nuova formulazione, attribuisce oggi al datore di lavoro la possibilità di modificare i compiti del dipendente assegnandogli mansioni che, anche se non equivalenti, siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

"Lo ius variandi del datore di lavoro - avverte il giuslavorista - è pertanto oggi ancorato a un duplice limite: il primo, la nozione di categoria (dirigente, quadro, impiegato, operaio) di fonte legale; il secondo, la nozione di inquadramento (I livello, II livello, III livello ecc.) di fonte contrattuale collettiva. Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2103 del Codice civile, ferma la categoria legale, il dipendente potrebbe, dunque, essere adibito a una qualsiasi delle qualifiche previste dalla contrattazione collettiva all’interno del medesimo livello di inquadramento".

Cosa succede, però, se la contrattazione collettiva, come nel caso dei contratti collettivi dei dirigenti, non prevede alcuna differenziazione di inquadramento all’interno della categoria e ciò anche se, nella realtà, i dirigenti possono avere compiti, funzioni, professionalità e responsabilità profondamente diversi? "La risposta - afferma Iacopo Aliverti Piuri - è che, in questo caso, lo spazio di manovra del datore di lavoro sembra essere potenzialmente amplissimo. Stando al tenore letterale della norma, infatti, il datore di lavoro sembrerebbe poter adibire il dirigente a qualunque mansione, purché di contenuto dirigenziale".

"E così, ad esempio, un dirigente con funzioni di direttore generale potrebbe essere adibito al ruolo di direttore commerciale, magari con riporto a un nuovo direttore generale, e così via. Tale operazione, sino alla riforma dell’articolo 2103 del Codice civile, non avrebbe certamente superato il vaglio di un giudice, mentre oggi sembrerebbe del tutto legittima, purché attuata nei limiti sopra descritti", assicura.

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