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Jobs Act: Consulenti lavoro, categoria vigile e presente su effetti novità

24 settembre 2015 | 16.54
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L'analisi nel 12° Forum lavoro organizzato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione Studi

Jobs Act: Consulenti lavoro, categoria vigile e presente su effetti novità

"I consulenti del lavoro e la Fondazione Studi saranno sempre vigili e presenti sugli effetti delle novità introdotte dal Jobs act. E saranno, inoltre, disponibili a chiarirne i decreti attuativi". A dirlo il presidente della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, in occasione del 12° Forum Lavoro, organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi dell'Ordine.

Enzo De Fusco, coordinatore scientifico della Fondazione Studi, ha posto l'accento sul ruolo di terzietà del consulente del lavoro che potrà assistere il lavoratore nella fase della certificazione del contratto nelle sedi preposte. De Fusco ha anche esaminato "le esclusioni dall'ambito di operatività della nuova norma e la possibilità di stabilizzazione che rappresenta un vantaggio a fronte di impegni precisi".

"La revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro -ha spiegato l'esperto della Fondazione Studi, Pasquale Staropoli- è stata studiata dal legislatore tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Le informazioni raccolte sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli".

Paolo Pizzutti, esperto della Fondazione Studi, ha analizzato tutte le nuove regole relative al part time. "Si prevede che -ha chiarito- se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell'orario stabilito nell'accordo individuale part-time), queste possono essere pattuite per iscritto presso le commissione di certificazione".

"Le clausole elastiche -ha osservato- prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale".

"Anche in tale sede -ha osservato- è prevista la facoltà del lavoratore di farsi assistere anche da un consulente del lavoro. Esaminate anche conferme e novità sul lavoro a chiamata. Dalla durata massima ai divieti e ai casi di esclusione, dal contenuto del contratto di lavoro intermittente agli obblighi informativi del datore di lavoro, sino all'indennità di disponibilità, al rifiuto alla chiamata e al computo di tali lavoratori nell'organico del datore".

Il consigliere nazionale di categoria Paolo Stern ha esaminato le interazioni tra legge e contrattazione relativamente ai diversi istituti contrattuali. "L'intervento del decreto -ha ricordato- intacca anche la contrattazione individuale assistita con l'ampliamento delle competenze delle commissioni di certificazione istituite anche presso i consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro (part-time, collaborazioni ed etero organizzazione, offerta di conciliazione per i licenziamenti, mansioni)".

Il riordino dei contratti a tempo determinato è stato al centro dell'analisi del consigliere nazionale Giovanni Marcantonio, che ne ha precisato le caratteristiche, in particolare la stagionalità, il computo dell'organico ai fini della percentuale massima di applicazione e le relative esenzioni, nonché deroghe e superamento dei 36 mesi.

Sul contratto di somministrazione, Marcantonio ha esaminato gli elementi necessari da indicare nel contratto, l'applicabilità della disciplina del contratto a tempo indeterminato (anche tutele crescenti) e di quella a tempo determinato compresa l'esclusione dal limite massimo di durata (36 mesi più ulteriore proroga), dal limite massimo delle 5 proroghe (disciplina della proroga nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore), dei periodi stop and go, dei limiti legali di contingentamento e del diritto di precedenza.

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