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Sindacato: Confsal Salfi, dare valore a rappresentatività

19 dicembre 2016 | 17.07
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Sebastiano Callipo segretario generale del Confsal Salfi
Sebastiano Callipo segretario generale del Confsal Salfi

"Dare valore a rappresentatività del sindacato". A dirlo Sebastiano Callipo, segretario generale del Confsal Salfi ricordando che "dal concetto della rappresentatività occorre distinguere quello della rappresentanza e relativi rapporti con essa, all’interno della strategica domanda se 'il sindacato può essere rappresentativo, senza che tra i rappresentanti e i rappresentati vi sia un rapporto giuridico di rappresentanza'".

A tal riguardo, va detto che, "è la legge che attribuisce i vari poteri ai Sindacati rappresentativi, i quali partecipano, quindi, alla disciplina del rapporto di lavoro. In claris, è la fonte positiva che ha il ruolo di fonte della rappresentatività e, dunque, compete al diritto positivo focalizzare i Sindacati rappresentativi e disciplinarne il potere di rappresentazione".

"Attenzione tuttavia -avverte Callipo- che laddove la legge ha il suo ruolo, anche la indicazione dei lavoratori svolge una funzione determinante, atteso che il rappresentante ha la principale caratteristica di godere della fiducia di chi rappresenta. Per essere estremamente sintetici, va detto che nella designazione degli organismi rappresentativi dei lavoratori, va tenuto in debito conto il loro consenso".

"Ciò che accomuna rappresentatività e rappresentanza -rimarca il sindacalista- è la circostanza della necessità di un atto di consenso del rappresentato, ovverosia l’investitura del rappresentante attraverso un mandato, specie nella parte ascendente, ovverosia in quella che attiene ai diritti ed ai poteri dei rappresentati verso i rappresentanti. Sapete meglio di me che la rappresentatività è diversa dalla rappresentanza volontaria, atteso che nella seconda si rinvengono elementi non presenti nella prima, quali ad esempio la 'contemplatio domini' e 'l’actio nell’interesse altrui'".

"Occorre rammentare che -continua- il sindacato, da sempre, deve agire nel nome proprio ma nell’interesse collettivo, che difficilmente può coincidere con quello dei suoi singoli membri, che talvolta, anzi, può essere anche un interesse diverso".

"Tutto quanto sopra premesso -rimarca Callipo- va per completezza rilevato che il rapporto su illustrato ha anche talune analogie con la cosiddetta rappresentanza politica, al di là di una chiara valenza sociologica del rapporto. Mi riferisco agli aspetti dell’investitura (iscrizione sindacale quale forma sostitutiva e funzionale del voto, la verifica del mandato, con riferimento alle manifestazioni di dissenso dei lavoratori, alla revoca del mandato). Tra gli elementi di differenziazione possono evidenziarsi i seguenti due: potere di governare non presente nel sistema sindacale e la rappresentanza di interessi collettivi, non riconducibile a quella politica".

"La rappresentatività -chiarisce- trova il suo fondamento nella legge, in quanto fonte di attribuzione e di regolamentazione dei connessi poteri, da non confondere con la cosiddetta rappresentanza legale e con quella, ancor più tipica, del diritto amministrativo, della rappresentanza organica. Mutatis mutandis, la rappresentatività sindacale è una qualificata forma di rappresentanza, a sé stante e diversa da tutte le altre".

"La nozione di rappresentatività sindacale -precisa- va individuata nelle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali e, solo a titolo di esempio, ricordo che la rappresentatività sindacale, in dottrina, è la capacità del sindacato di esprimere gli interessi del gruppo cui esso si riferisce, laddove, per altri, esprime invece il rapporto tra struttura organizzativa e gruppo di riferimento. Per altri, ancora, da ultimo, la rappresentatività sindacale afferisce alla sociologia politica, definita come 'segno riassuntivo di elementi di fatto ed insieme di giudizi di valore'".

"Il rapporto, quindi, tra rappresentanti e rappresentati -precisa- è vicino più al mondo sociologico che non a quello civilistico, laddove, tuttavia, è solo la legge ad attribuire la qualifica della rappresentatività ed è solo con essa che rileva, sul piano giuridico, il rapporto fra rappresentante e rappresentati. Il consenso è, tuttavia, il dato che il legislatore ha come riferimento per la selezione dei sindacati rappresentativi".

"Per la Corte Costituzionale -ricorda Callipo- giuste sentenze numero 54/1974, numero 334/1988, numero 30/1990, il criterio della rappresentatività è quello che il legislatore ritiene più idoneo a favorire l’aggregazione e il coordinamento 'degli interessi dei vari gruppi professionali, di sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordo con i lavoratori', permettendo, così, 'l’ordinato svolgimento del conflitto sociale'".

Callipo ricorda, inoltre che "l’articolo 43 del D.lgs. 165/2001 che assume, come criteri di misurazione degli indici quantitativi, due dati, quello associativo e quello elettorale, che sostituiscono qualsiasi altro diverso criterio, laddove la soglia minima introdotta, per essere considerati rappresentativi, è fissata al 5%, considerando la media tra il dato associativo e quello elettorale".

"Il meccanismo -afferma- che presta il fianco ad incontestabili obiezioni note, ha, tuttavia, numerosi meriti, primo fra tutti quello di aver elevato il tasso di democraticità del sistema di selezione degli interlocutori, previa introduzione di criteri certi di natura legale e previo abbandono di qualsivoglia criterio autoreferenziale, con l’inversione del flusso dei fattori legittimanti".

"Si è in presenza, oggi, di un meccanismo -fa notare- che, partendo dal basso, conta gli iscritti ed i voti ottenuti nelle consultazioni elettorali, per poi riconoscere all’Organizzazione di categoria il potere di contrattare nel relativo comparto, legittimando, inoltre, alla contrattazione anche la Confederazione, prescindendo da ogni diretto requisito di rappresentatività. La rappresentatività, quindi, poggia su due fondanti elementi: originarietà ed effettività, ossia soglia minima del 5% e criteri indicati, che non lascino spazio ad alcuna interpretazione, in quanto di natura quantitativa".

"Il sindacato, così rappresentativo, ottiene anche -osserva- l’attribuzione di diritti sindacali e la legittimazione alla contrattazione collettiva. Il sindacato rappresentativo potrà sedere al tavolo delle trattative con la controparte datoriale, giungendo quindi a sottoscrivere un‘ipotesi di accordo, secondo le previsioni di cui all’art. 43 del d.lgs. 165/2001, ove opera il cosiddetto doppio sbarramento di verifica dell’Aran".

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