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Obbligo vaccini, le 10 cose da sapere

07 giugno 2017 | 14.07
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che introduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per andare a scuola . Ecco le novità introdotte dal testo, che entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico, riassunte in 10 punti principali. Il ministero della Salute ha annunciato anche una campagna straordinaria di sensibilizzazione per illustrare e favorire la conoscenza delle nuove disposizioni.

LE SLIDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

1) Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici. Per i bambini di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita - le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

Per effettuare le 12 vaccinazioni obbligatorie non saranno necessarie 12 diverse punture: 6 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la cosiddetta vaccinazione esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b) 4 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la vaccinazione quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) devono essere somministrati separatamente i vaccini anti-meningococco B e antimeningococco C.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

- i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

- i nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

- i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano 2012-2014;

- i nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019.

2) Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

3) In caso di violazione dell'obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende sanitarie. Non si incorre nella sanzione se si fa somministrare il vaccino o la prima dose nel termine indicato dalla Asl nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite.

4) Anche nella scuola dell'obbligo il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla Asl competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio punito dall'art. 328 c.p.

5) Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l'obbligo di vaccinazione è segnalato dalla Asl al Tribunale dei minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.

6) Non possono essere iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 10 giorni, all'Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all'obbligo vaccinale.

All'atto dell'iscrizione i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi hanno l'obbligo di richiedere alternativamente: idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni; idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale; idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.

Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl stessa provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.

7) Anche nella scuola dell'obbligo, i minori che non sono vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all'Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

8) Se un bambino ha già avuto le patologie indicate, deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

9) Il Ministero della Salute promuoverà apposite campagne di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle nuove disposizioni. Inoltre, il ministero della Salute e il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca avvieranno, dall'anno scolastico 2017-2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

10) Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico. Entro il 10 settembre 2017, per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione mentre entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

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