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Salute

Vaccini, più ne salti e più la multa è salata

13 giugno 2017 | 09.48
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(Foto Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Il ministero della Salute ha emanato una Circolare con le prime indicazioni operative alle Regioni e Province autonome per l’attuazione del decreto legge che introduce l'obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni.

La circolare ribadisce che l'obiettivo del decreto legge è di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico, al fine di raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS per garantire la "immunità di gregge". E sottolinea al riguardo, l’importanza di una stretta collaborazione tra tutte le componenti dell’amministrazione statale e territoriale, e non solo del Ssn, al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale e garantire il bene della tutela della salute, individuale e collettiva.

Viene ribadito quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge: le vaccinazioni per le quali è introdotto l’obbligo sono gratuite in quanto già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza. E si precisa che l’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato.

Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.

Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle Asl competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario. Proprio le Asl hanno un ruolo centrale nella prevenzione e nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e nel percorso che da tale verifica prende avvio.

In linea generale le Asl, una volta accertato che un minore tra 0-16 anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni, contatta i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori e i tutori vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire - eventualmente anche con il coinvolgimento del pediatra di libera scelta - una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione.

Nell’ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non si presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al figlio minore, l’azienda sanitaria locale contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che ove non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro.

La sanzione, che potrà essere applicata anche successivamente quando il minore avrà più di 16 anni, è unica, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse). Mentre per quanto riguarda l'importo si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione.

Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori e i tutori che nel termine indicato nell’atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee.

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