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Salute

Niente asilo per i bimbi non vaccinati

17 agosto 2017 | 07.07
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(FOTOGRAMMA)
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Meno di un mese al ritorno sui banchi di scuola. E quest'anno i genitori che ancora non hanno vaccinato i propri figli, dovranno per legge mettersi in regola con le immunizzazioni obbligatorie presentando la documentazione completa a scuole e nidi. Pena una salata multa e, nel caso di bimbi da 0 a 6 anni, l'impossibilità ad accedere all'asilo.

Per la scuola dell'obbligo c'è tempo fino al 31 ottobre, mentre per i nidi e la scuola dell'infanzia il termine è fissato per il 10 settembre. Il 10 marzo 2018 è invece il termine ultimo per presentare tutta la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione dei minori qualora si fosse presentata in precedenza solo un'autocertificazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono i vaccini obbligatori per fascia di età e quali documenti devono essere presentanti per l'iscrizione.

In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia - per i bambini da 0 a 6 anni -, mentre dalla scuola elementare in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.

Per semplificare l'iscrizione all'anno scolastico 2017-2018 disposizioni specifiche permettono nell'immediato ai genitori di presentare un'autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate (o la presentazione della prenotazione presso la propria ASL) e successivamente la consegna della documentazione completa.

QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI - Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, sono obbligatorie e gratuite - in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita - le seguenti vaccinazioni:

Vaccinazioni obbligatorie in via permanente - Vaccinazione anti-poliomielitica; vaccinazione anti-difterica; vaccinazione anti-tetanica; vaccinazione anti-epatite B; vaccinazione anti-pertosse; vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b.

Vaccinazioni obbligatorie sino a diversa valutazione - Vaccinazione anti-morbillo; vaccinazione anti-rosolia; vaccinazione anti-parotite; vaccinazione anti-varicella.

CHI DEVE VACCINARSI - I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare - ove non abbiano già provveduto - le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oltre all'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenza tipo b raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.

I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005 - 2007.

I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-varicella previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Tutte le vaccinazioni elencate sono gratuite, e lo sono anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

DOCUMENTI PER LA SCUOLA - Cosa serve per l'iscrizione a scuola? Per chi già avesse effettuato tutti i vaccini, basterà presentare la documentazione comprovante l'effettuazione. Anche la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, ma solo in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione - o a iniziarne il ciclo nel caso questo preveda più dosi - entro la fine dell'anno scolastico.

ESONERATI o POSTICIPATI - Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Esonerati anche i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra. Il vaccino è invece posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra, ad esempio quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

Per potersi iscrivere al nido o a scuola, gli esonerati e i 'posticipati' dalle vaccinazioni dovranno presentare l'idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale o quella comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino con copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.

COSA SUCCEDE SE NON SI VACCINA - Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, i minori da 0 a 6 anni non potranno accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. dai 6 ai 16 anni, invece, potranno comunque accedervi.

In entrambi i casi tuttavia il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL. Da quel momento ed entro 10 giorni, l'ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori/tutori non si presenteranno all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvederanno a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell’obbligo.

A quel punto, la famiglia (o chi tutela il minore) si vedrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio, in base al numero di vaccinazioni omesse). Non si incorrerà invece in sanzione quando si provvederà a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione. A patto, però, che la famiglia ne completi il ciclo nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

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