(Adnkronos Salute) - Per la fecondazione assistita resta l'indicazione della 'esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell'ordinamento'. Ma sparisce il divieto esplicito di alcune pratiche, presente nel testo precedente (forme di maternità surrogata, forme di fecondazione fuori da coppie eterosessuali stabili, pratiche di fecondazione in donne in menopausa non precoce, forme di fecondazione dopo la morte del partner), mentre rimane "vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non sono consentiti la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali".
Molte le differenze rispetto al vecchio testo. Nell' art 8 dedicato al dovere di intervento, ad esempio, si legge che "il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza". Scompare "non può mai rifiutarsi di".
Quattro gli articoli completamente nuovi. Ciascuno corrispondente a una questione bioetica mai affrontata prima, dedicati a: Medicina potenziativa (art. 76), medicina militare (art. 77); tecnologie informatiche (art. 78); organizzazione sanitaria (art. 79).