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Sanità: Gimbe su Ddl rischio clinico, riscrivere norma su linee guida

05 aprile 2016 | 15.47
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Fondazione Gimbe convocata in audizione in Commissione Sanità del Senato
Fondazione Gimbe convocata in audizione in Commissione Sanità del Senato

Va riscritto l'articolo 5 del Ddl sulla responsabilità professionale di medici e operatori sanitari, la norma sulle linee guida a cui il personale deve attenersi nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie. Questa la posizione espressa dalla Fondazione Gimbe nell'audizione, questo pomeriggio, in Commissione Sanità del Senato.

Secondo Gimbe, "una equilibrata riformulazione del testo deve tenere in debita considerazione le difficoltà di applicare le raccomandazioni cliniche al paziente individuale, gli ostacoli organizzativi, i criteri di qualità e trasparenza delle linee guida, l'ampliamento dell'elenco dei produttori e la necessità di un garante istituzionale".

L'articolo 5, nella formulazione approvata dalla Camera lo scorso 28 gennaio, stabilisce che "gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono - salve le specificità del caso concreto - alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg) e pubblicate nel sito Internet dell'Istituto superiore di sanità". "Numerose le contraddizioni riscontrate nel testo attuale e illustrate alla Commissione", spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Innanzitutto, rileva Cartabellotta, "la formulazione dello stesso titolo dell'articolo 5 ignora che raccomandazioni e buone pratiche, oltre che clinico-assistenziali, sono anche organizzative e la responsabilità professionale riguarda anche coloro che non svolgono attività clinica. In secondo luogo, l'attuale testo non fa alcun cenno alle 'prestazioni assistenziali', erogate in particolare da professionisti sanitari non medici".

Quanto al dibattito scatenato dal rischio di ridurre l'autonomia professionale, la posizione della Fondazione Gimbe è chiara: "Le linee guida forniscono raccomandazioni e norme di buona pratica per informare senza obbligare tutti i professionisti sanitari, ma le loro decisioni e azioni - sottolinea Cartabellotta - devono sempre considerare caratteristiche cliniche e aspettative e preferenze del paziente individuale. Per questo proponiamo di utilizzare un'espressione meno vincolante di 'si attengono'", suggeriscono.

La Fondazione, infine, ribadisce il proprio scetticismo sulla questione delle figure a cui spetta mettere a punto tali indicazioni. "La responsabilità di produrre le linee guida non può essere affidata ex lege esclusivamente alle società scientifiche - prosegue Cartabellotta - ma deve essere estesa a Istituzioni, enti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche. Infatti, oltre 25 anni di ricerca sulle metodologie di produzione delle linee guida hanno dimostrato che la loro qualità e trasparenza non sono garantite dall'autorevolezza dei produttori, né tantomeno dalla loro legittimazione normativa, ma sono strettamente legate al rigore metodologico del processo di elaborazione e a un'adeguata governance dei conflitti di interesse. Aspetti, questi, del tutto trascurati dal testo dell'articolo 5".

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