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Sanità: ticket ed esenzioni dal pagamento, il focus di Altroconsumo

20 febbraio 2017 | 15.17
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Da che cos'è il ticket sanitario alle modalità di pagamento, fino ai diritti di esenzione e le relative tipologie: Altroconsumo, l'associazione per la tutela e difesa dei consumatori, in 'Diritti in Salute' elenca e spiega tutto ciò che è opportuno sapere sul ticket, il contributo che il cittadino dà alla spesa sanitaria. Il progetto Diritti in salute, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu, associazione consumatori utenti, e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, darà una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria. Ecco in sintesi alcune delle informazioni utili ai cittadini negli approfondimenti dedicati a ticket sanitario ed esenzioni:

- CHE COS'E' IL TICKET? Il ticket è il contributo che il cittadino dà alla spesa sanitaria pagando una quota specifica per alcune prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza. Il pagamento del ticket consente a tutti i cittadini di ricevere le cure previste dai Lea e, allo stesso tempo, evita l’erogazione di prestazioni sanitarie non necessarie da parte del Ssn.

- QUANDO SI PAGA? Attualmente i ticket riguardano prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio); prestazioni di pronto soccorso; cure termali; farmaci. Le tariffe sono individuate dal nomenclatore tariffario nazionale. Molte regioni, tuttavia, hanno adottato propri nomenclatori tariffari nei quali hanno introdotto nuove prestazioni, modificato o eliminato prestazioni esistenti e stabilito proprie tariffe. Per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali a livello nazionale è previsto il pagamento di un ticket come compartecipazione alla spesa sanitaria. L’importo del ticket varierà quindi a seconda della prestazione. La legge ha, però, introdotto un tetto massimo all’importo, di 36,15 euro per ricetta, che le regioni possono abbassare o alzare. Di fatto, se molte lo hanno lasciato tale, alcune regioni lo hanno alzato anche fino a 46,15 euro. In alcuni casi le regioni hanno però specificato ticket ad hoc o quote aggiuntive per specifiche prestazioni.

- LA QUOTA FISSA SULLA RICETTA è una tariffa aggiuntiva che la legge ha stabilito venga corrisposta per ogni ricetta. Può essere appunto fissa o variabile, modulata su alcuni fattori: costo della prestazione (creando quote proporzionali al valore economico della ricetta), tipo di prestazione, esenzioni, reddito familiare e condizioni di salute (gravidanza, ad esempio) o sociali. La modulazione della quota può variare tra regione e regione.

- L'IMPORTO DEL TICKET PER I FARMACI E' una somma da corrispondere al momento del ritiro di una confezione di un medicinale dietro ricetta del servizio sanitario. Il ticket infatti non viene corrisposto quando si acquista un farmaco di tasca propria. Non esiste una regola unica valida a livello nazionale: sia l’importo del ticket, sia le modalità di applicazione variano da regione a regione in base a vari fattori. In alcune regioni, il ticket non è neppure previsto. A prescindere dalla corresponsione del ticket, in tutte le regioni è richiesto a tutti i cittadini il pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco acquistato ed il prezzo del farmaco equivalente.

- LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO non seguite da ricovero, classificate con 'codice bianco', prevedono a carico degli assistiti il pagamento di un ticket di 25 euro a eccezione di traumi e avvelenamenti acuti. Il ticket non è previsto per i codici rosso, giallo, verde.

- QUANDO SI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL TICKET? Il cittadino ne ha diritto sulla base di particolari situazioni:

- ESENZIONE PER REDDITO Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; cittadini disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

- IN CASO DI DISOCCUPAZIONE L’esenzione deve essere autocertificata annualmente presso l'Azienda sanitaria territoriale di appartenenza.

- ESENZIONE PER MALATTIE CRONICHE I cittadini affetti da determinate malattie sono esentati dal pagamento del ticket per le prestazioni che riguardano la propria specifica patologia. Per l’esenzione è necessario farsi rilasciare da una struttura pubblica un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie croniche. Questo 'certificato di esenzione' va presentato all’Azienda sanitaria di residenza che a sua volta rilascerà un attestato che riporta: la definizione della malattia; il relativo codice identificativo; le prestazioni che potranno essere erogate in regime esenzione. Solo le prestazioni per la propria patologia sono in esenzione. Il cittadino deve pagare il ticket per eseguire una visita per una patologia indipendente da quella malattia o dalle sue complicanze. Per sapere quali sono le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione, si può consultare l’elenco oppure ricercare la malattie nel portale dedicato del ministero della Salute: salute.gov.it/portale/temi/ricercaEsenzioniTicket.jsp

- ESENZIONE PER MALATTIE RARE - Tutte le prestazioni utili per il trattamento e il monitoraggio di una malattia rara e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti sono esenti da ticket. L'esenzione si estende anche alle indagini necessarie per l’accertamento della malattia stessa ed alle indagini genetiche sui familiari, utili per diagnosticare una malattia rara che abbia origine genetica. Dopo aver ottenuto la diagnosi di malattia rara, il cittadino può richiedere l'esenzione all'Azienda sanitaria di residenza, presentando il certificato di diagnosi di malattia rara. Sulla ricetta della prestazione sanitaria erogabile in regime di esenzione dovrà essere riportato il codice della patologia in questione.

Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto si tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, possono necessitare di prestazioni sanitarie differenti. Il medico specialista del centro di diagnosi e cura dovrà individuare quelle necessarie e più appropriate alle specifiche situazioni cliniche dei pazienti, indicandole nel piano terapeutico per malattia rara del paziente.

- ESENZIONE PER INVALIDITA' Hanno diritto all'esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche le seguenti categorie di invalidi: invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V, invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, invalidi civili con indennità di accompagnamento, ciechi e sordomuti, ex deportati nei campi di sterminio nazista Kz (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra), vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata Hanno invece diritto all'esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante: invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII, invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "c" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.

- ESENZIONE PER CECITA' E SORDITA' CIVILE I ciechi e i sordi, pur non essendo considerati invalidi civili, hanno una forte disabilità che gli consente di accedere ai benefici economici e alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Sono considerati ciechi civili i soggetti che siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

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