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False partite Iva, lo stop dei giudici: "Se non sei un vero imprenditore non devi pagare le tasse"

18 luglio 2014 | 17.21
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Sentenza storica della Corte tributaria di Viterbo che ha accolto il ricorso di un operaio edile costretto dal suo datore di lavoro a fingersi libero professionista. Secondo i magistrati, spetta all'Agenzia delle Entrate verificare se la denuncia di inizio attività è effettiva

 - INFOPHOTO
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Uno duro stop all'uso delle false partita Iva arriva dalla Commissione Tributaria di Viterbo che, con una sentenza, ha accolto i ricorsi presentati da un operaio edile per ottenere l'annullamento delle richieste di pagamento di addizionali Irpef, Iva e Irap dopo essere stato costretto dal suo datore di lavoro a dichiararsi imprenditore con richiesta ed assegnazione di partita Iva.

Una pratica diffusa che riguarda molti lavoratori, specialmente nell'edilizia. "Si tratta di una sentenza importante - spiega all'Adnkronos l'avvocato Corrado Guglielmucci, presidente Onorario della Corte Suprema di Cassazione, che nel procedimento ha difeso l'operaio romeno Simion Blaga - perché rileva l'insussistenza del rapporto tributario in assenza di un vero rapporto di lavoro autonomo debitamente accertato dalle Agenzie delle Entrate". "E' la prima volta - sottolinea il legale - che un giudice tributario di I grado riconosce l'insussistenza di qualsiasi obbligazione tributaria nei confronti del fisco quando manchi un vero rapporto di lavoro autonomo. Riconosce così, di conseguenza, l'obbligo istituzionale delle Agenzie delle Entrare di verificare la reale partita iva. Per aggirare gli oneri che vengono da rapporto di lavoro subordinato - spiega l'avvocato - troppo spesso si costringe il lavoratore ad aprire una partita Iva".

Con tre distinti ricorsi del 12 febbraio 2013, del 27 maggio 2013 e del 21 ottobre 2013 l'operaio si è opposto al pagamento per Irpef addizionali 2008 e Irpef, Iva e Irap 2009, chiedendone l'annullamento. Con deduzioni del 3 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate di Viterbo chiedeva il rigetto dei ricorsi. La commissione tributaria di Viterbo, presieduta da Francesco Maria Fioretti, ha stabilito che "se un lavoratore dipendente chiede l'attribuzione di una partita iva, non per questo può essere considerato soggetto passivo di imposta. La fattura emessa a fronte del salario corrispostogli dal datore di lavoro riguarda certamente un'operazione inesistente, che non può comportare per il lavoratore il versamento del tributo e per il datore di lavoro la possibilità di portarsi in detrazione l'Iva, che apparentemente risulta dalla fattura, da lui corrisposta".

"Ci troviamo di fronte - si legge nella sentenza - ad operazioni truffaldine sanzionabili ma non ad operazioni che ricadono nell'ambito dell'applicazione del tributo e che possono legittimare un accertamento al fine di fare emergere a carico del lavoratore una vicenda di evasione di imposta".

"L'accertamento giuridico nei suoi confronti non ha pertanto fondamento giuridico, mancando i presupposti impositivi richiesti per essere chiamati a rispondere del tributo iva e pertanto essere annullato salve tutte le conseguenze riconducibili a dichiarazioni false del lavoratore poste in essere in una condizione di stato di necessita'". La commissione ha inoltre stabilito che "L'Agenzia delle Entrate ha il potere-dovere di verificare se la denuncia di inizio di attività corrisponde effettivamente all'inizio di un'attività per cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo".

Qualora, si puntualizza, "venga presentata una dichiarazione di inizio attività falsa, perché non rispondente all'effettivo esercizio di un'attività rientrante nell'ambito dell'applicazione dell'imposta", dall'attribuzione della partita iva "non possono derivare le conseguenze, favorevoli all'amministrazione o favorevoli al contribuente, riconducibili alla sussistenza di una delle qualità soggettive richieste e di una delle condizioni oggettive richieste per l'applicabilita' ed il funzionamento del tributo".

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