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Fisco: ok Cdm a decreti delega, dalla riscossione alle sanzioni/Adnkronos

04 settembre 2015 | 18.33
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Norme più semplici per la riscossione; riordino delle spese fiscali; revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio; revisione del contenzioso tributario. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha approvato, in secondo esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale.

I testi approvati oggi, che tengono conto delle richieste contenuti nei parere delle Commissioni parlamentari, vengono trasmessi di nuovo alle Camere per gli ulteriori pareri, come previsto dalla legge delega, prima di essere approvati definitivamente.

SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE. Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. La novità principale, introdotta accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento ‘’degli interessi sugli interessi’’(anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni. Recependo la richiesta del Parlamento, per agevolare ulteriormente i contribuenti è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel ‘lieve inadempimento’ e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. Confermata la norma che riconosce il ‘lieve inadempimento’ (e relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000 euro. Un’altra novità del decreto legislativo riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che con il decreto sostituiscono l’aggio per i concessionari della riscossione e che non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è dell’8%).

EVASIONE FISCALE. Il decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio. In base alle indicazioni parlamentari viene specificato che le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. Confermata per le spese fiscali l’operazione annuale di riordino, da prevedere nei tempi della Nota di aggiornamento al Def, attraverso precisi indirizzi programmatici. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

AGENZIE FISCALI. L’obiettivo del decreto è la revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. È previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia. Nella loro riorganizzazione le agenzie devono garantire controlli meno invasivi e facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa.

SANZIONI. Il decreto legislativo rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti. Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare, vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017.

FRODE FISCALE. la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

DICHIARAZIONE INFEDELE. la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

OMESSO VERSAMENTO IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

REVISIONE CONTENZIOSO. L’intervento normativo che torna ora nuovamente all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato, si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici: l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l’estensione della tutela cautelare al processo tributario; l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

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