cerca CERCA
Giovedì 28 Marzo 2024
Aggiornato: 11:10
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Vuoi acquistare la casa in leasing? Ecco quello che devi sapere /Infografica

08 marzo 2016 | 10.08
LETTURA: 5 minuti

(FOTOGRAMMA) - FOTOGRAMMA
(FOTOGRAMMA) - FOTOGRAMMA

Il leasing immobiliare abitativo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Si tratta, fa sapere il ministero delle Finanze, di una realtà importante per le imprese ma sconosciuta ai privati che fino ad oggi non hanno avuto alcuna convenienza economica e fiscale ad acquisire in leasing l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio, però, sono state previste una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie civilistiche finalizzate a favorire l'utilizzo dello strumento del leasing per l'acquisizione dell'abitazione principale (LEGGI).

Secondo le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze, il numero dei possibili beneficiari con un reddito massimo di 55mila euro - uno dei requisiti richiesti per l'applicazione dei benefici fiscali - è di oltre un milione di contribuenti: 200mila i giovani tra i 25 e i 34 anni che fruirebbero al 100% delle agevolazioni fiscali e oltre 830mila i contribuenti con più di 35 anni, per i quali i limiti di detraibilità si applicherebbero al 50%.

Con l'operazione di locazione finanziaria - con cui si vuole agevolare, specie per i più giovani, l'acquisto della casa attraverso il cosiddetto leasing al posto del tradizionale mutuo ipotecario - a fronte della stipula del contratto:

- il bene è acquistato, o fatto costruire, dalla società di leasing (concedente) su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore);

- la società di leasing mette a disposizione dell'utilizzatore il bene acquistato o fatto costruire per un determinato periodo di tempo e l'utilizzatore si impegna a pagare periodicamente dei canoni;

- l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare il bene (riscatto) a un prezzo predeterminato alla scadenza del contratto. Il cliente, anche se non proprietario, assume tutti i rischi e benefici legati all'utilizzo del bene (per questo motivo, di norma, nel contratto di leasing è previsto l'obbligo a carico dell'utilizzatore di stipulare apposita polizza assicurativa per i danni subiti dall'immobile o causati a terzi).

Elemento caratterizzante del leasing immobiliare è proprio il riscatto, cioè la possibilità data all'utilizzatore, alla fine del contratto, di acquistare il bene a un prezzo prestabilito.

- DESTINATARI

Circa 200mila under 35 e 830mila over 35 con un reddito lordo tra 30 e 55mila € senza casa di proprietà.

- AGEVOLAZIONI

Sono previste specifiche agevolazioni ai fini IRPEF (imposte sui redditi delle persone fisiche) per tutti coloro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

In primo luogo, occorre possedere tutti i seguenti requisiti all’atto della stipula del contratto di leasing immobiliare abitativo:

- un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro;

- non essere titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Occorre tenere presente un fondamentale requisito che differenzia le agevolazioni fiscali da applicare, ovvero l'età del cliente all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.

Sotto i 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di:

• una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui;

• una detrazione pari al 19% del costo di 'riscatto' a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.

Dai 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di:

• una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui;

• una detrazione pari al 19% del costo di 'riscatto' a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.

- VALIDITA'

I benefici fiscali - sia per quanto concerne le imposte dirette che indirette - con lo scopo di incentivare il ricorso a questo strumento operativo hanno una valenza limitata nel tempo, essendo destinata ai contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020.

- FALLIMENTO VENDITORE/COSTRUTTORE

In caso di fallimento del venditore/costruttore, ossia del soggetto che ha venduto al concedente l'abitazione poi messa a disposizione dell'utilizzatore, l'immobile così acquistato non è soggetto a revocatoria fallimentare.

- USCITA DAL CONTRATTO DI LEASING

L'utilizzatore che si trovi in difficoltà nel pagamento dei canoni periodici, oppure che per le ragioni più svariate debba trasferirsi in altra città e quindi cambiare casa - previo esclusivo consenso del concedente - potrà:

• procedere, in caso di consenso del concedente, al 'riscatto' anticipato per poi cedere a terzi l'immobile in tal modo acquistato (e proprio per garantirsi tale possibilità è opportuno che l’utilizzatore lo specifichi nel contratto di leasing);

• cedere a terzi il medesimo contratto di leasing immobiliare; la cessione peraltro può avvenire, secondo le regole ordinarie solo col consenso dell'altra parte, ossia del concedente il quale deve essere messo in grado di verificare l'affidabilità economica del terzo subentrante.

- AMBIENTE

Secondo le previsioni del ministero, il leasing immobiliare abitativo Incentiverà la riqualificazione energetica degli edifici.

- LAVORO

Genererà inoltre posti di lavoro in capo al costruttore o al ristrutturatore dell'immobile.

- GIOVANI

Metterà in condizione un giovane o una coppia di avere a disposizione una casa e sostenere le relative spese.

- NO EVASIONE FISCALE

Farà emergere il sommerso degli affitti immobiliari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza