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La sentenza

Fisco, niente rate per chi paga con lieve ritardo

11 maggio 2016 | 08.55
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Versare in ritardo le imposte determinate con l'avviso di accertamento divenuto definitivo anche di soli 3 giorni, per errore del contribuente, comporta la decadenza dai benefici previsti dalla legge come la riduzione delle sanzioni. A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9176/2016. Come ricorda 'Studio Cataldi', non si tratta di un lieve inadempimento che impedisce la decadenza del beneficio.

Nella fattispecie, il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'importo corrispondete ai tre quarti delle sanzioni, dovuto in aggiunta al quarto delle sanzioni spontaneamente versato, irrogate in ragione del ritardo con il quale aveva provveduto al pagamento delle imposte determinate con l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003, e divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Premesso che il ritardato pagamento, anche di soli tre giorni, comportava la revoca della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 15 del d.lgs. n.218 del 1997, il giudice di appello ha osservato che il mancato inserimento del codice di versamento dell'Irap nella delega di pagamento era addebitabile al contribuente, essendosi presentato presso la banca il giorno della scadenza del termine utile per effettuare il versamento senza essere in possesso di tale codice, agevolmente reperibile.

Inoltre, non rientrava nei compiti dell'Ufficio inserire nel modello di versamento il codice identificativo dell'Irap, non essendo nella condizione di sapere preventivamente quale fosse la regione alla quale competeva il versamento dell'imposta locale da parte del singolo contribuente.

La Cassazione ha così respinto il ricorso del contribuente poiché il mancato tempestivo pagamento non è dipeso da un errore dell'amministrazione, o da obiettive condizioni di incertezza della norma ma dal comportamento negligente del contribuente, che si era presentato in banca nell'ultimo giorno utile per effettuare il versamento senza il codice regionale al quale attribuire il versamento dell'Irap.

Tale codice era facilmente reperibile dall'elenco dei codici delle regioni, regolarmente pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n.63 del 17/3/2005. La difesa aveva chiesto l'applicazione al caso in esame dell'art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n.159 del 2015, che esclude la decadenza dal beneficio in caso di "lieve inadempimento".

Come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall'art.15 comma 4 del citato d.lgs. n.159 del 2015, però, la norma, vigente dal 22/10/2015, non è applicabile retroattivamente all'anno di imposta 2002. La fattispecie di "lieve inadempimento" esclude la decadenza dalla rateazione ricorrendo le condizioni ivi previste, beneficio esteso anche ai casi di versamento in unica soluzione delle somme dovute in seguito ad accertamento, ovvero a seguito della ricezione degli avvisi bonari ai sensi degli artt.2 e 3 d.lgs. n.462 del 1997.

Secondo i giudici, la previsione del "lieve inadempimento" non riguarderebbe, invece, la diversa fattispecie prevista dall'art. 15 d.lgs n.218 del 1997, il quale stabilisce la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni qualora il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento non abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione dell'atto impositivo. Pertanto il ricorrende è condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500 a favore dell'Agenzia delle Entrate.

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