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Dal corso per venditori di beni pignorati ai rimborsi, tutte le novità del dl banche

09 giugno 2016 | 19.18
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(Fotogramma)
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Arriva il 'corso formativo' per i venditori di beni pignorati; si allarga la platea dei risparmiatori che, in seguito al fallimento dei 4 istituti di credito lo scorso anno, potranno accedere ai rimborsi automatici; viene ritoccato, a vantaggio dei proprietari di immobili, il patto Marciano; si stabiliscono regole che definiscono in modo più chiaro il pegno non possessorio; si estende la platea dei soggetti a cui è possibile cedere i crediti fiscali, legati alle ristrutturazioni energetiche condominiali. Il decreto legge banche esce dal Senato con molte novità, introdotte nel passaggio in commissione Finanze e recepite dal maxiemendamento su cui il governo ha posto la fiducia.

Con il primo passaggio parlamentare vengono accolte, almeno in parte, le richieste di ampliare la platea dei risparmiatori, che potrà accedere direttamente ai rimborsi. Il tetto di 35.000 euro non riguarderà più il 'reddito lordo' ma il 'reddito complessivo'; in questo modo da conteggio alcune voci come il Tfr, gli arretrati sugli stipendi o i redditi finanziari. Inoltre l'anno di riferimento, per i redditi, non è più il 2015 ma il 2014.

La commissione ha risposto in modo positivo anche alle richieste di rendere più soft il patto Marciano, rispetto alle regole fissate dal decreto legge varato dal Cdm. Così l'inadempimento, che consente il passaggio di proprietà del bene, non scatterà più dopo sei mesi dal mancato pagamento di almeno tre rate mensili ma dopo 9 mesi. Inoltre, se il debitore ha già rimborsato più dell'85% del prestito complessivo, si arriva a 12 mesi.

Nel corso dell'esame di palazzo Madama si è deciso di inserire un nuovo articolo, modificando le regole fissate dal Codice civile, dal titolo 'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati'. Dovrà essere istituito un elenco, presso ogni tribunale, dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. L'iscrizione è vincolata all'obbligo di formazione iniziale e periodica (a pagamento) e al superamento di una prova scritta. Tuttavia quando ''ricorrono speciali ragioni'', l'potrà essere conferito anche a una persona non iscritta in nessun elenco; il giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà indicare i motivi della scelta.

Tornando all'elenco dei venditori, le regole saranno fissate da un decreto non regolamentare, del ministro della Giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del decreto legge. Presso ogni Corte di appello sarà istituita una commissione, che dovrà occuparsi della tenuta dell'elenco, della vigilanza sugli iscritti, della valutazione delle domande di iscrizione e dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. E' previsto un periodo transitorio, tra la vecchia e la nuova normativa, di un anno.

Altro capitolo che è stato rivisto è quello che fissa le regole del pegno non possessorio. Viene precisato che l'istituto potrà interessare anche i beni immateriali, i crediti derivanti o inerenti all’esercizio dell’impresa, beni mobili esistenti o futuri. Potranno essere garantiti anche i crediti concessi a terzi, presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell’ammontare massimo garantito.

Le modifiche consentono inoltre al debitore di proporre opposizione entro 5 giorni dall’intimazione del creditore. Il giudice potrà bloccare l'escussione, ma solo in presenza di ''gravi motivi''. Altrimenti entro 15 giorni dall’intimazione presentata dal creditore, il debitore deve consegnare il bene oggetto del pegno non possessorio. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito può intervenire l’ufficiale giudiziario. Il creditore potrà anche promuovere azioni conservative o inibitorie, se il debitore abusano nell'utilizzo dei beni che restano in loro possesso''.

Anche il capitolo sull'espropriazione forzata si arricchisce di novità, volte rendere più facile la vendita dei beni. Gli interessati a presentare un offerta non avranno più solo sette giorni, ma quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per esaminare i beni in vendita. Inoltre per poter abbassare il prezzo di vendita, dovranno andare deserte almeno quattro aste (nella versione originale erano tre).

Con il maxiemendamento vengono riviste le norme che modificano la disciplina attuale sulle Dta (la convertibilità in crediti d'imposta delle imposte anticipate). Per superare i rilievi dell'Ue, che ha valutato le misure come aiuti di Stato, viene introdotto un canone che dovrà essere pagato dalle imprese che voglio continuare a utilizzare l'istituto. Con le novità introdotte viene dato più tempo alle aziende che vogliono continuare a utilizzare le Dta (dal 4 giugno al 31 luglio 2016), e viene semplificata la procedura. Il versamento della prima rata, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre, viene spostato di sette mesi (dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016).

Con un nuovo articolo, dal titolo 'Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa', vengono introdotte delle novità sulla disciplina che interessa le imprese, relativa alla 'cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo'. Si stabilisce che il 'cessionario' potrà essere anche una società che svolte l'attivita di acquisto crediti (mentre la normativa attuale prevede che solo la banca possa svolgere la funzione di cessionario).

La commissione ha deciso di 'aprire' il decreto legge anche alle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, per modificare l'attuale normativa. La normativa attuale stabilisce che le spese per interventi di efficienza energetica, sostenute dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, possono essere cedute ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Con le modifiche introdotte la cessione può essere anche a favore delle banche e degli intermediari finanziari.

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